6.4.d - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Obiettivo dell'azione è la diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo verso attività che lo vedano produttore di energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse, geotermico, idrico, eolico, etc.), trasformate in azienda e vendute a terzi (una quota non prevalente può essere utilizzata in azienda).  

Potranno essere finanziati interventi per la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore di potenza massima di 1 Mwe quali:  

  • Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose;  
  • Impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia elettrica e energia termica (cogenerazione);  
  • Impianti per la produzione di energia eolica;  
  • Impianti per la produzione di energia solare;  
  • Impianti per la produzione di energia idrica (microidrico);  
  • Piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente azione a condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario. 

 

 

Tipo di sostegno:

 

 

Contributo in conto capitale, tenuto conto del principio di cumulo con altri incentivi pubblici.

 

 

Beneficiari:

 

 

 

Spese elegibili:

 

  • Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti ; 
  • Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione; 
  • Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia compresi macchinari e attrezzature per la trasformazione della materia prima; 
  • Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività; 
  • Spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti.  

 

 

Condizioni di ammissibilità: 

 

  • per impianti che producono energia elettrica, a partire da biomasse, è condizione necessaria la cogenerazione di energia termica ai sensi di quanto previsto all'art. 13, capoverso 1, lettera d) del Regolamento delegato della Commissione; 
  • energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato; 
  • accordi di vendita (ovvero preaccordi) sottoscritti al momento della domanda che dovranno essere regolarizzati al termine dell'azione finanziata. 

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

 

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi: 

  • Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura; 
  • Qualità dell'operazione proposta; 
  • Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati; 
  • Coerenza con gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione); 
  • Targeting settoriale e localizzativo. 

 

 

Importi e tassi di sostegno:

 

Sovvenzione a fondo perduto, concesso in regime De Minimis -Reg. (UE) n. 1407/2013-,  quantificato al 60% della spesa ammissibile con elevazione al 70% in zone svantaggiate e per giovani imprenditori. L'aiuto verrà altresì concesso attraverso altri strumenti finanziari.