CIG e mobilità in deroga

A decorrere dal 4 agosto 2014 la disciplina della CIGD, prima regolata in massima parte da Accordi siglati a livello regionale con le parti sociali, è dettata dal decreto interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473.
 

Le nuove regole e i nuovi criteri, stabiliti in particolare dall'art. 2 del d.i. n. 83473/2014, prevedono:

  • concessione ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, ai lavoratori somministrati e ai soci lavoratori di cooperative;

  • requisito di 12 mesi di anzianità lavorativa del dipendente alla data d'inizio del periodo di CIGD richiesto;

  • pieno utilizzo, prima del ricorso alla CIGD, degli strumenti ordinari di flessibilità, quali ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.;

  • esclusione dai trattamenti in deroga dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà residuale;

  • esclusione delle imprese in cessazione di attività, totale o parziale;

  • esclusione dei datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 C.C.;

  • revisione delle causali d'intervento: a)situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendale; d) ristrutturazione o riorganizzazione;

  • determinazione di limiti di concessione dell'integrazione salariale, pari  a 5 mesi nel 2015; per l'anno 2016 la legge di stabilità ha fissato tale limite massimo in mesi 3;

  • previsione della possibilità per le imprese soggette alla disciplina della CIGO, della CIGS e dei fondi bilaterali di solidarietà di superare con il trattamento di CIGD i limiti temporali previsti dalla legge unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;

  • presentazione della richiesta telematica alla regione entro il termine perentorio di giorni 20 dall'inizio della sospensione/riduzione di orario, tranne nel caso di reiezione di altro ammortizzatore; in questo caso i 20 giorni decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento di reiezione dell'INPS;

  • accordi sindacali stipulati in data anteriore o coincidente con quella di inizio della sospensione/riduzione di orario;

  • definizione dell'obbligo di presentazione da parte delle imprese all'INPS dei modelli SR41 per l'erogazione dell'integrazione salariale entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
     

Il provvedimento di autorizzazione viene emanato dalla Regione Umbria se l'impresa ha unità produttive solo nel territorio regionale, dal Ministero del Lavoro se l'impresa ha unità produttive situate in diverse regioni.
 

Nel primo caso la domanda va presentata alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, secondo le procedure, la modulistica e le indicazioni di seguito riportate:

  • presentazione alla Regione Umbria di una sola istanza cartacea in bollo con validità per l'intero anno 2016, contestualmente alla prima richiesta telematica, secondo il modello di seguito scaricabile;

  • richieste telematiche da presentare, secondo le consuete modalità utilizzando il sistema SARe delle comunicazioni obbligatorie, entro 20 giorni dall'inizio dell'intervento di CIGD, senza distinzione tra sospensioni e riduzioni di orario, per periodi che vanno da un minimo di giorni 7, ad un massimo di giorni 30, entro i limiti complessivi di mesi 3 nell'anno 2016 per ogni unità produttiva, pari a 91 giornate;

  • accordi di esame congiunto stipulati in sede sindacale, secondo il modello di seguito disponibile, anteriormente all'inizio dell'intervento della CIGD e con validità temporale corrispondente alla richiesta telematica. Gli accordi successivi al primo, che sarà inviato unitamente all'istanza cartacea, vanno trasmessi alla Regione Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro unitamente ad una lettera di trasmissione in cui deve essere citato il codice SARe della relativa richiesta telematica;

  • obbligo di rendicontazione delle ore usufruite e autorizzazione, ove possibile, sulla base dei rendiconti;

  • non è più necessario effettuare le comunicazioni di ripresa di attività dei lavoratori;

  • le richieste saranno autorizzate secondo l'ordine SARe, a condizione che siano complete di istanza cartacea e verbale di accordo sindacale;

  • sono considerate irricevibili le istanze non sottoscritte in originale dal legale rappresentante dell'impresa, prive della eventuale delega in originale del legale rappresentante alla sottoscrizione del verbale di accordo sindacale, prive della copia chiara e leggibile del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, prive della sottoscrizione di una o più parti del verbale di accordo sindacale. In caso di istanze irricevibili, le richieste telematiche eventualmente presentate sono prive di effetti; pertanto l'impresa è tenuta a ripresentare una nuova istanza cartacea e una nuova richiesta telematica, che manterrà come decorrenza quella della prima richiesta telematica;

  • l'errata dichiarazione dei requisiti d'accesso riscontrata a seguito di verifiche INPS, qualora esse intervengano successivamente alla autorizzazione, comporterà l'automatico annullamento del provvedimento regionale;

  • le domande di mobilità in deroga continueranno ad essere presentate alla Regione Umbria con le stesse modalità previste per il 2015 entro 60 giorni dalla data di licenziamento per mesi 4;

  • per coloro che nel 2015 avessero usufruito di un periodo di mobilità in deroga inferiore ai 6 mesi previsti per l'anno, deve essere presentata una nuova richiesta a completamento dei 6 mesi, ma per un periodo comunque non superiore a mesi 4.
     

Per l'inoltro della domanda telematica di ammortizzatore in deroga e per i successivi adempimenti verso la Regione Umbria si acceda, a seconda della provincia di competenza, a:

Mobilità in deroga

Viene concessa a seguito di licenziamento non imputabile a colpa del lavoratore ai dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile, incluse le cooperative sociali, che non hanno accesso ad altre forme di sostegno al reddito legate alla perdita del posto di lavoro ed hanno un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati.

E' autorizzata dalla Regione, alla quale va presentata apposita richiesta telematica attraverso il sistema SARe delle comunicazioni obbligatorie, avvalendosi dei patronati e delle organizzazioni sindacali; al termine della procedura telematica è possibile scaricare l'istanza, che, compilata e sottoscritta, deve essere inviata alla Regione Umbria, Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Per ottenere l'indennità va presentata anche la domanda di trattamento all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dal provvedimento regionale di concessione.

Per l'anno 2017 è prevista  a seguito dell'emanazione dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 la mobilità in deroga per un massimo di dodici mesi, senza soluzione di continuità per i lavoratori che sono stati licenziari da una unità produttiva sita nell'area di crisi industriale complessa di Terni - Narnie che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente  somministrate  le misure di politica attiva. Tale richiesta avviene per il tramite delle OO.SS. e utilizzando i sistemi messi a disposizione dalla Regione così come definito nell'accordo con il partenariato del 26.07.2017 di cui alla DGR 884 del 28.07.2017.

 

9/9/2016 DATA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE CIGD ANNO 2015

 

Al fine di disporre per l'anno in corso dei residui degli stanziamenti destinati al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dell'anno 2015, nel rispetto della procedura prevista dal MLPS e dalla circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, "Normativa Ammortizzatori sociali in deroga", che prevede che la Regione dichiari esaurita l'attività di autorizzazione delle relative domande, viene stabilita la data del 09/09/2016 quale termine ultimo per la presentazione delle domande - o l'integrazione delle stesse con la documentazione mancante - relative agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015.

 

Raccordo disciplina Cassa Integrazione in Deroga e F.I.S.

 

A seguito della nota del Mlps n.40/0004831 del 1/3/2016 si precisa che, per l'anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al FIS possono scegliere, in alternativa, e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal DM n.83473 del 1 Agosto 2014, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

Inoltre si chiarisce che ai fini del computo dei periodi di fruizione che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.

Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, il Ministero riconosce all'azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l'unica limitazione dell'alternatività tra gli stessi, ossia l'azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione salariale aventi ad oggetto periodo d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

 

La procedura telematica accessibile dal canale del sito regionale dedicato alle comunicazioni obbligatorie (Disciplinare regionale delle comunicazioni ) o direttamente dai portali provinciali.


SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Fax 075/504.5568
Sezione "Programmazione e attuazione delle misure relative agli ammortizzatori sociali e indirizzi ai soggetti pubblici e privati in materia di lavoro"
Paolo Sereni (responsabile ad interim)
Tel. 075/504.6419
Marco Cerutti
Tel. 075/504.5754
Laura Manni
Tel. 075/504.5797 - 5723
Paola Meattini
Tel. 075/504.6157