16.3.1 - Realizzazione e/o l'implementazione di progetti integrati collettivi attuati da un'aggregazione di piccoli operatori agricoli e operatori di servizi di contoterzismo

Scopo dell'azione è quello di far nascere nuove aggregazioni di piccolo operatorie di rafforzare le aggregazioni esistenti accompagnado il processo costitutivo e le prime fasi di funzionamento da un lato ed agevolando, dall'altro lato, investimenti in strutture di tipo collettivo che consentano alle piccole aziende agricole associate di condividere impianti e risorse per produrre, trasformare e commercializzare i propri prodotti. 

 

 

Tipo di sostegno:

 

  

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo conto capitale e di altri strumenti finanziari o in combinazione tra le due forme.  

 

 

Beneficiari:

 

 

Società cooperative agricole a mutualità prevalente costituite tra piccolo operatori agricoli.

 

 

Spese elegibili:

 

  • Spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali oltre agli oneri fiscali -per IVA valgono le condizioni di cui all'art. 69 terzo paragrafo lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013-. 
  • Spese di funzionamento di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. (UE) n. 1305/2013
  • Tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Per ottenere il sostegno occorre essere cooperative a mutualità prevalente consede legale in Umbria costituite tra piccoli operatori agricoli con sede legale in Umbria o, qualora con sede legale sia fuori dall'Umbria, che conducano terreni nel territorio regionale. 

 

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

 

  • contributo alle Priorità e Focura Area di cui all'art. 5 del Reg. (UE)  n. 1305/2013
  • numero di piccoli operatori agricoli associati; 
  • incremento della redditività realizzata per mezzo dei processi di lavorazione in comune e degli impianti e risorse condivise; 
  • ricadute positive in termini di occupazione e sostenibilità. 

 

 

Importi e tassi di sostegno:

 

 

Per le spese di costituzione fino al 100% delle spese documentate. 

 

Le spese di funzionamento di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono finanziate limitatamente a tre esercizi finanziari nella misura del 100% per il primo esercizio, 60% per il secondo e 40% per il terzo ed ultimo 

Per le operazioni di investimento le aliquote di sostegno non possono eccedere quelle di cui all'art. 17 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 maggiorate del 20% in quanto riferite ad investimenti collettivi.