Contributo di Autonoma Sistemazione
Che cos'è il Contributo di autonoma sistemazione?
Il Contributo di autonoma sistemazione è una misura destinata alle famiglie e al singolo cittadino la cui abitazione è stata distrutta in tutto o in parte, oppure è stata sgomberata in seguito ai terremoti che hanno colpito l'Italia centrale.
A quanto ammonta il Contributo di autonoma sistemazione?
Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza 408), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari composti da una sola unità percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro, 700 euro quelli composti da tre unità, 800 euro quelli composti da quattro unità e 900 euro quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni e/o portatori di handicap e/o diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%.
Chi può far richiesta del Contributo di autonoma sistemazione?
Possono far richiesta del contributo i nuclei familiari che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza carattere di stabilità, compresi gli affittuari di immobili e chi usufruiva di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma. È considerato come nucleo familiare anche lo stato di convivenza. Appartengono al nucleo familiare anche le persone inserite nello stesso che offrono assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili, soggetti non autosufficienti. Possono fruire del Cas anche gli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 2
presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Come si fa richiesta del Contributo di autonoma sistemazione?
I soggetti interessati al contributo, in rappresentanza del proprio nucleo familiare, devono presentare al proprio Comune di residenza un'istanza in forma di autocertificazione. La domanda dovrà essere inviata usando il modulo allegato e in questa dovrà essere indicato:
- la composizione del nucleo familiare; - l'indirizzo dell'abitazione nella quale alla data del terremoto o del 24 agosto, o del 26 ottobre o del 30 ottobre, lo stesso risiedeva stabilmente; - se l'abitazione sia stata sgomberata o distrutta in tutto o in parte; - se il nucleo familiare include persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%; - qualunque titolo in grado di legittimare l'uso dell'abitazione; - la titolarità delle utenze di luce, gas, telefonia fissa o mobile; - la titolarità di un contratto di locazione registrato se si è affittuari di immobili.
Per quanto tempo posso usufruire del Cas?
Il cittadino può usufruire del Cas a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, fino al rientro nell'abitazione – quando possibile – o se lo Stato ha provveduto ad altra sistemazione, con carattere di stabilità. Attualmente il Cas è disciplinato con ordinanze di protezione civile, che hanno effetto fino alla scadenza dello stato di emergenza,180 giorni con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni. Le disposizioni legislative che riguarderanno la fase di ricostruzione stabiliranno l'ulteriore proseguimento del Cas.
Sono un cittadino che ha cominciato a beneficiare del Cas prima del 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'ordinanza 408). Cosa cambia per me?
Il tuo contributo, dopo il 15 novembre, verrà rideterminato dal tuo Comune secondo le nuove disposizioni dell'ordinanza 408 che ne aumenta il tetto massimo da 600 a 900 euro mensili.
Sono residente in una delle zone colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre. Ho diritto al Cas, anche se non sono sposato ma convivente?
Sì. Lo stato di convivente è equiparato al vincolo familiare.
Sono un cittadino di una delle località colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che ha sostenuto spese (anche ingenti) per alloggiare presso strutture alberghiere o per affittare un'abitazione. Posso ottenere il rimborso di queste spese?
No, ma se la tua abitazione è stata oggetto di sgombero, o è stata distrutta totalmente o in parte, puoi accedere al Contributo di autonoma sistemazione.
Chi è usufruttuario o affittuario residente può usufruire del Cas e dell'albergo?
Sì. Gli affittuari di immobili e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma, hanno diritto al Contributo di autonoma sistemazione solo se non sono stati alloggiati presso strutture alberghiere convenzionate con pubbliche amministrazioni.
Il mio nucleo familiare è composto solo dalla mia persona. Ho diritto al Cas?
Sì, hai diritto al Contributo di autonoma sistemazione.
Per poter usufruire del Cas, chi verifica se il mio nucleo familiare risiedeva stabilmente e in modo continuativo sul territorio colpito dal terremoto? E secondo quale procedura?
I Sindaci hanno il compito di controllare la veridicità delle autocertificazioni presentate dai cittadini e finalizzate all'erogazione del Contributo di autonoma sistemazione. Gli accertamenti sono ripetuti con cadenza periodica finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti necessari per la concessione del Cas.
Sono titolare di un'azienda agricola e ho l'esigenza di rimanere vicino alla mia attività. La mia famiglia ha diritto a ricevere il Contributo di autonoma sistemazione?
Sì, può richiederlo.
La somma aggiuntiva di 200 euro prevista per il portatore di handicap è cumulabile con ulteriori 200 euro nel caso la persona sia ultrasessantacinquenne?
Sì, è ammesso il cumulo dei contributi. 3
Hanno diritto al Cas o alla Sae le persone che dimoravano abitualmente in una casa andata distrutta o inagibile a causa dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre pur non avendo residenza nella stessa?
Sì, ma in questo caso la persona che fa richiesta di Cas e Sae deve dimostrare che alla data dei terremoti o del 24 agosto, o del 26 o del 30 ottobre abitava stabilmente in un edificio inagibile, distrutto a causa del terremoto o in zona rossa. A tale scopo il cittadino deve presentare adeguata documentazione (es. contratto di lavoro, contratto di affitto, intestazione di utenze).
Il mio coniuge, a differenza mia, non risiede in uno dei comuni colpiti dal terremoto. Ha comunque diritto di scegliere tra Cas e sistemazione in strutture alberghiere?
Sì, anche se il coniuge non risiede in uno dei comuni colpiti dal terremoto ha diritto di scegliere tra queste due opzioni.
Il residente in una casa di riposo può richiedere il Cas se la struttura in cui era ospitato è inagibile?
Sì. Le persone che prima del terremoto erano ospitate in una casa di riposo non più agibile hanno diritto al Cas o a una sistemazione alloggiativa alternativa. Tuttavia nel caso si faccia richiesta per Cas decade il diritto alle altre misure assistenziali (es. accoglienza in altre strutture di riposo).
Agevolazioni per titolari di mutui
Sono titolare di un mutuo. È prevista qualche agevolazione?
Se sei titolare di un mutuo relativo a edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, puoi richiedere la sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale. L'agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività commerciali ed economiche.
Sono residente nelle aree colpite dal sisma, sono previste agevolazioni per il pagamento del mutuo e dei prestiti da parte di Poste Italiane?
A seguito di esplicita richiesta dell'interessato, è immediata la sospensione del pagamento delle rate del mutuo e dei prestiti in corso. Per tutti coloro che vivono nelle zone terremotate, è previsto il blocco delle attività di recupero crediti e di sollecito dei pagamenti. La sospensione è valida solo per i pagamenti non ancora addebitati sul conto.
Sono fuori casa dalla notte del terremoto. Come faccio a sospendere le utenze?
Dal 24 agosto è automaticamente sospesa la fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua nelle zone colpite dal terremoto nell'Italia centrale. La misura – adottata il 25 agosto 2016 con un provvedimento di urgenza dell''Autorità per l'energia – riguarda tutte le utenze nei Comuni dell'area epicentrale. Potrebbero seguire ulteriori provvedimenti con la disposizione di agevolazioni tariffarie.
(Delibera 474/2016/R/com approvata nel Consiglio del 25 agosto 2016)
Sono un pensionato e mi trovo in un’area di accoglienza in seguito al terremoto. Come faccio a riscuotere l’assegno mensile?
Se risiedi in una zona colpita dal terremoto puoi ritirare l'assegno mensile della pensione negli uffici postali mobili messi a disposizione da Poste Italiane ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Norcia e Visso. Gli uffici mobili, allestiti all'interno di furgoni bianchi con il logo di Poste Italiane, si trovano nelle aree di accoglienza. Per ritirare la pensione è sufficiente presentare un documento di identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei comuni colpiti dal terremoto. Non è invece obbligatorio presentare il certificato di pensione e la lettera di avviso. Puoi ritirare la pensione anche in un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Sono previste agevolazioni in materia di tasse?
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1 settembre 2016 ha disposto per i comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto la sospensione dei versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per tutti i contribuenti che risiedono o operano nei comuni colpiti dal terremoto, come individuati dal decreto del Ministero dell'1 settembre. La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. 10
La mia casa è danneggiata e, dalla notte del terremoto, non ho potuto farvi ritorno. Come faccio a prendere alcuni beni?
I Vigili del Fuoco hanno istituito postazioni mobili, nei territori colpiti dal terremoto, di riferimento per le persone che devono recuperare effetti personali all'interno di abitazioni e locali. Per recuperare i propri beni bisogna quindi contattare le UCL -Unità Comando Locale dei Vigili del Fuoco che si trovano sul posto.
(Abbiamo ogni giorno i contatti aggiornati delle UCL)
I beni smarriti durante il terremoto possono essere recuperati?
Gli operatori impegnati sui territori colpiti dal terremoto hanno recuperato, nel corso dei loro interventi, beni e oggetti di cittadini. Questi beni sono stati portati presso i COC -Centri operativi comunali. I cittadini possono quindi recarsi quindi presso il COC del proprio Comune e, supportati da un pubblico ufficiale, provare a recuperarli.
Sopralluoghi e verifiche di agibilità
Che cos’è la scheda Aedes?
La scheda Aedes -utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi -è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si una scheda dedicata), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.
A chi devo richiedere la verifica della mia casa?
Devi fare richiesta al tuo Comune o al Centro operativo comunale compilando il modulo allegato alle Indicazioni operative per il censimento danni, pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il modulo da compilare per le abitazioni private è il Modello IPP "Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati".
Una volta presentata domanda, chi svolge la verifica?
La verifica sulla base della scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) è a cura di tecnici in possesso dei requisiti previsti per la redazione della stessa scheda o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla "Valutazione di agibilità e rilievo del danno", organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza – che non abbiano seguito i corsi – è possibile la partecipazione in qualità di esperto avendo già partecipato a precedenti campagne di sopralluogo con schede Aedes a partire dal 1997. Invece, i sopralluoghi Fast vengono effettuati da tecnici mobilitati attraverso i Consigli Nazionali o le Amministrazioni di afferenza, accreditati dalla Dicomac. Questi tecnici non devono possedere requisito di idoneità Aedes. I tecnici abilitati Aedes, invece, possono partecipare ai sopralluoghi Fast.
Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici che stanno svolgendo le verifiche di agibilità. Quali requisiti bisogna avere
Come stabilito dalla circolare emessa dal coordinatore della Dicomac il 3 settembre 2016, trattandosi di un'emergenza a carattere nazionale, i tecnici accreditabili per l'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità sono esclusivamente quelli in possesso di questi specifici requisiti di idoneità: a) idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1° aprile 2010; b) idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1° giugno 2000 ed il 31 marzo 2010, più relativo aggiornamento; c) qualificazione quale esperto (solo per i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura dei centri di competenza), nei termini di seguito specificati: partecipazione certificata a campagne di rilievo del danno ed agibilità effettuate a partire dal 1997 per almeno tre differenti eventi, con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività di sopralluogo, oppure per un singolo evento con almeno 30 giornate effettive di sopralluogo. Si precisa che i corsi di cui ai punti a) e b) sono esclusivamente quelli organizzati sullo standard formativo definito negli Accordi di collaborazione in essere tra i Consigli Nazionali dei professionisti ed il Dipartimento della protezione civile. Se lei è in possesso di uno dei citati requisiti, la invitiamo a presentare la candidatura al suo Ordine/Collegio di appartenenza che, per il tramite del Consiglio Nazionale di riferimento, organizzerà turnazioni settimanali a supporto delle attività della funzione censimento danni ed agibilità della Dicomac.
Sono un professionista e vorrei far parte delle squadre di tecnici che stanno svolgendo le verifiche di agibilità Fast. Quali requisiti bisogna avere?
La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di Pa o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac. In seguito a una formazione speditiva sulla Fast – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all'esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell'ambito dell'edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.
La procedura di verifica di agibilità Fast sostituisce la procedura Aedes?
La procedura con scheda Fast non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes (che resta in vigore), per quanto attiene l'approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.
A che cosa corrispondono le lettere A, B, C, D, E e F con cui è sintetizzato l'esito di agibilità?
Di seguito riportiamo il significato delle sigle:
A |
Edificio agibile |
La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto |
B |
Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento |
L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti |
C |
Edificio parzialmente inagibile |
L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili |
D |
Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento |
Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile |
E |
Edificio inagibile |
Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni |
F |
Edificio inagibile per rischio esterno |
L'edificio è inagibile per rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può variare da A ad E. Ad esempio, la sigla A+F corrisponde ad edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno |
A queste sigle si aggiunge la sigla A+F a cui corrisponde: Edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno.
La mia abitazione era stata dichiarata totalmente inagibile (esito E della scheda Aedes) a seguito del terremoto antecedente a quello che ha colpito il Centro Italia dopo il 26 e il 30 di ottobre e non ho fatto interventi di ripristino. Posso richiedere a seguito di questo terremoto una nuova verifica di agibilità?
No. Se non stati eseguiti interventi di ripristino a seguito della prima dichiarazione di inagibilità, ora non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo e pertanto è da considerarsi valido il giudizio già dato a suo tempo. L'opportunità di eseguire una nuova verifica di agibilità sarà valutata dal Centro operativo comunale d'intesa con il Centro di coordinamento regionale.
Per gli edifici già ispezionati con procedura di verifica di agibilità tramite scheda Aedes è possibile procedere verifica tramite scheda Fast?
Dato che l'utilizzo della procedura Fast è finalizzata a selezionare in breve tempo gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili subito, non possono essere oggetto di sopralluogo Fast tutti gli edifici già ispezionati e dichiarati inagibili (B, C, D, E, qualunque esito Aedes con F). Se il rischio esterno sull'immobile è stato rimosso con interventi successivi ed un provvedimento ufficiale del sindaco ha disposto la rimozione della dichiarazioni di inagibilità, allora l'edificio riclassificato A può essere assoggettato a nuova verifica anche attraverso procedura Fast.
A chi devo rivolgermi per avere la scansione della scheda Aedes per poter presentare domanda per i contributi per la ricostruzione?
La Funzione censimento danni e agibilità della Dicomac-Direzione di comando e controllo di Rieti è al lavoro per scansionare e informatizzare tutte le schede Aedes compilate dalle squadre di tecnici, dando la priorità ai Comuni maggiormente colpiti dal terremoto. A tutti i Comuni, secondo tale priorità, la Funzione censimento danni e agibilità rilascia progressivamente le schede scansionate, informatizzate e indicizzate in cd. È compito dei Comuni valutare tempistica e modalità per rendere disponibili le schede ai cittadini.
Sono il sindaco di un comune fortemente colpito dal terremoto. Posso richiedere una verifica con procedura Fast su un’intera zona della mia città?
Sì, è possibile richiedere verifiche a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate indicate dai Sindaci stessi. Questa procedura non è attivabile per le aree più distrutte interessate da un danneggiamento quasi totale, perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali è da ritenersi che gli edifici presenti siano tutti comunque non utilizzabili.
Sono un tecnico e ho fatto parte di una squadra che ha eseguito sopralluoghi di agibilità sugli edifici danneggiati dal sisma. A chi mi posso rivolgere per ottenere il rimborso delle spese?
Può inviare il rendiconto delle spese sostenute al suo Consiglio Nazionale di afferenza. Il Dipartimento provvederà, infatti, al rimborso delle spese documentate attraverso i diversi Consigli Nazionali. Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 392 del 6 settembre 2016, le spese ammissibili di vitto, alloggio e viaggio sono quelle previste nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.
Informazioni per chi vuole donare
Ho raccolto vestiti e altri generi di prima necessità e mi piacerebbe donarli a chi si trova in un’area di accoglienza per il terremoto. Come devo fare?
Grazie per il tuo impegno e la tua disponibilità. In questa fase però il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, i Comuni e con le Organizzazioni di volontariato, ha chiesto uno stop alle donazioni. La generosità dimostrata sinora ha permesso, infatti, di raccogliere grandissime quantità di vestiti, giocattoli, cibo e, in genere, beni di prima necessità. Al contempo l'arrivo continuo di materiali continua a impegnare molti operatori, tra cui volontari, nelle attività di verifica e smistamento di tutte queste offerte, che spesso non incontrano le specifiche esigenze della popolazione colpita.
Faccio parte di una associazione che organizza iniziative per bambini e ho pensato che sarebbe una bella idea portare la nostra attività nelle aree di accoglienza. A chi devo rivolgermi?
Grazie per l'attenzione dimostrata. Il Dipartimento della Protezione Civile non gestisce questo tipo di iniziative la cui valutazione è affidata direttamente alle Regioni interessate. Puoi contattarle, tramite e-mail a questi indirizzi: sismarieti@regione.lazio.it per il Lazio e prot.civ@regione.marche.it per le Marche. Ti consigliamo di dettagliare bene l'iniziativa, ad esempio indicando se è un'attività a carattere gratuito o meno, il periodo di riferimento, l'area in cui si intende operare ed eventuali contatti.
Ho una seconda casa e mi piacerebbe metterla a disposizione di una famiglia colpita dal terremoto. Come mi devo muovere?
Ti ringraziamo per la tua volontà di aiutare. Puoi segnalare la tua disponibilità al nostro Contact Center che, a sua volta, trasferirà le offerte di questo tipo alla struttura di coordinamento dell'emergenza a Rieti. In caso di necessità sarai ricontattato.
Se la tua seconda casa, invece, si trova ad Amatrice, ti segnaliamo che il Comune ha attivato Amatrice solidale una iniziativa specifica per chi vuole offrire la propria seconda abitazione agli amatriciani residenti che hanno perduto la casa nel terremoto. Per dare la tua disponibilità puoi chiamare il numero 338.4996173, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Le seconde case così offerte saranno sottoposte a verifica di abitabilità con priorità rispetto a tutte le altre seconde case.
Contatti
Stefania Tibaldi
Tel. 0742 630701
stibaldi@regione.umbria.it
Consultare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
per avere tutti i contatti e riferimenti utili
Per informazioni sulla ricostruzione
contattare l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Tel. 0742 630 709