Attività di rilevazione del danno

Facendo al tuo Comune la richiesta di verifica di agibilità seguendo il modello appositamente predisposto la tua casa sarà valutata da tecnici esperti abilitati e accreditati presso gli enti preposti.

I tecnici, organizzati in squadre composte da due o tre unità si recheranno presso la tua abitazione; potrai facilmente riconoscerli poichè sono dotati di tesserini di riconoscimento appositamente predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile.

 

Dal 28 Dicembre 2016 è in vigore una nuova procedura per le verifiche di agibilità diversa da quella seguita nei mesi scorsi.

Per cittadini che non hanno mai ricevuto verifiche, il primo sopralluogo sarà di tipo Fast cioè una verifica di tipo speditivo. Il sopralluogo di tipo Fast giudicherà l'edifcio  "utilizzabile" o "non utilizzabile". Nle primo caso il cittadino può rientrare nella propria abitazione, nel secondo caso  è necessario richiedere a un professionista la verifica con scheda Aedes accompagnata da una perizia giurata.

Sarà questa seconda verifica che determinerà il tipo di inagibilità e quindi permetterà al cittadino di richiedere il contributo ai fini della riparazione, ripristino o ricostruzione della sua abitazione. Se invece il sopralluogo non può essere eseguito, i tecnici possono fissare d'ufficio un secondo appuntamento per verifica Fast o Aedes in alcuni casi particolari stabiliti dalla squadra.

 

Ti informiamo che la valutazione di agibilità post simica è una valutazione temporanea e speditiva ossia formulata da esperti in base ad una semplice analisi visiva e ad una  raccolta di informazioni di facile accesso e consiste nel verificare che le condizioni di sicurezza dell'edificio antecedenti al sisma non siano state alterate dai danni provocati dal sisma stesso.

 

Quindi con l'attributo "agibile" si intende sottolineare che la tua abitazione, a seguito di una scossa successiva di intensità non superiore a quella per cui si è richiesta la verifica, non subirà un incremento significativo del livello di danneggiamento generale.

Quindi la  verifica di agibilità non è una verifica di idoneità statica nè sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ( previsti dal D.P.R. 380/2002).

 

Per avere altre informazioni sul tema o risposte a casi particolari consulta la sezione domande e risposte curata dal Dipartimento di Protezione Civile.

 

 

 

 

 


Contatti

Stefania Tibaldi
Tel. 0742 630701
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