6.5 - pagamento per gli agricoltori ammissibili al regime di piccoli agricoltori e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore

L'azione prevede un aiuto per agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori, così come definiti dal regolamento (UE) n. 1307/2013,  i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili a detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. La misura intende contribuire a favorire una accorpamento della maglia poderale al fine di creare nuove imprese con una maggiore competitività. 

In particolare la sottomisura può sviluppare interessanti sinergie con la sottomisura 6.1 in quanto può configurarsi come opportunità aggiuntiva a favore dei giovani agricoltori che effettuano il primo insediamento. 

 

 

Tipo di sostegno:

 

  

Il sostegno è erogato sottoforma di pagamenti annuali dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020, ovvero calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum. 

 

 

Beneficiari: 

 

 

Agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n.1307/2013  da almeno un anno e che cedono permanentemente tutta  la propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad una altra azienda agricola. 

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Adesione, da almeno un anno, al regime  per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

 

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

 

Verranno favoriti i piccoli agricoltori che cedono la propria azienda a giovani agricoltori, così come definiti dall'articolo 2, lett. n), del Reg. (UE) n. 1305/2013 e/o ad aziende i cui titolari non aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

 

 

 

Importi e tassi di sostegno: 

 

I piccoli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 61 del Reg. (UE) 1307/2013 e che cedono permanentemente la propria azienda ad un' altra azienda, beneficeranno di un sostegno, pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori. 


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