4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID-19
  • Tipologia di intervento 4.2.1

Differimento di 3 (tre) mesi delle scadenze di termini previste nei nulla osta di concessione degli aiuti successive al 22/02/2020 relative alle domande di pagamento

Determinazione dirigenziale n. 2634 del 24/03/2020.

per contatti: pguelfi@regione.umbria.it

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza.  

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto può non essere un prodotto elencato nell'Allegato . 

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 -2020 che, partendo da un prodotto allegato 1 del trattato - esclusi quelli della pesca – prevede che si possa ottenere in uscita un prodotto finito che non rientri fra questi, comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agricoli di base in termini di reddito, certezza di acquisto, programmazione del ciclo colturale.  

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul  mercato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli).

Con la presente sottomisura verranno sostenuti anche progetti collettivi di filiera che garantiscono una maggiore efficacia degli interventi realizzati grazie alla sinergia tra misure/azioni e all'azione coordinata di più soggetti (minori costi di gestione, migliore logistica, maggiore valore aggiunto delle produzioni ed economie di scala in genere). 

Il progetto integrato di filiera (PIF) deve vedere coinvolti i soggetti che operano in più di uno dei diversi anelli della filiera produttiva (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione del prodotto ivi compresa la distribuzione al dettaglio fino al consumatore finale). 

 

 

Tipologia  di sostegno: 

 

 

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale o attraverso altri strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

 

 

Beneficiari:

 

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente sottomisura le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato ovvero sono titolari di un azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari. 

I richiedenti al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati: 

  • iscrizione alla competente C.C.I.A.A; 
  • dimostrare la possibilità di commercializzazione diretta dei prodotti trasformati ovvero l'esistenza di rapporti di fornitura con imprese utilizzatrici del prodotto realizzato e/o con la distribuzione.

 

 Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente sottomisura anche: 

  • progetti realizzati in comune da più imprese costituite in una delle forme previste dal codice civile (società, ATI/ATS, cooperative);  
  • progetti integrati di filiera (PIF), realizzati in sinergia con una o più delle seguenti misure/sottomisure: misura 16, sottomisure 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 da Organismi di Filiera. Tali organismi devono essere costituiti in una delle forme previste dal codice civile tra almeno nove soggetti che soddisfano i requisiti sopra previsti per le domande individuali e che hanno stipulato apposito contratto con il capofila dell'organismo di filiera con il quale s'impegnano a realizzare la propria quota di interventi prevista dal progetto e ad assumere e mantenere gli impegni correlati. Possono partecipare all'organismo di filiera anche gli enti pubblici o  associazione agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc..). 

 

 

Costi ammissibili:

 

 

Sono eleggibili al sostegno di cui alla presente sottomisura le spese previste: 

 

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Per accedere al sostegno previsto dalla presente sottomisura, i richiedenti devono dimostrare che gli investimenti che intendono realizzare: 

  • migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa; 
  • presentano concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto; 
  • sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali al medesimo riconducibili e applicabili.

   

Per quanto riguarda l'energia prodotta nell'azienda agricola a partire da fonti rinnovabili sono ammessi esclusivamente gli investimenti per la produzione di energia da utilizzare per autoconsumo e per impianti fino ad 1 MW elettrico.  

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera poco significative ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1. 

 

Non sono ammissibili impianti di produzione di energia da biomassa che prevedono un rendimento, espresso in termini di MWh/annuo, inferiore al 75 % di quello risultante dalla scheda tecnica dell'impianto, esclusa la mera dissipazione. 

Gli investimenti in  impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa sono esclusi dal sostegno se non utilizzano una percentuale di energia termica  di almeno il 40%.   

 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione:

 

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi: 

  • Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura; 
  • Qualità dell'operazione proposta; 
  • Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati; 
  • Coerenza con gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione); 
  • Targeting settoriale, localizzativo, strutturale.  

 

Importi applicabili e tassi di sostegno:

 

 

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementabile del 20% nei seguenti casi: 

  • Operazioni sostenute nel quadro del PEI; 
  • Operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori.

 

Al fine di consentire l'accesso più ampio possibile alla platea dei potenziali beneficiari, in sede di implementazione della presente azione verranno definiti tetti massimi della spesa ammissibile per ciascuna impresa per l'intero periodo di programmazione. Nell'ambito di tali massimali saranno definite ulteriori limitazioni della spesa in relazione alla dimensione economica dell'impresa richiedente. 


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Modulistica

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Link utili

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Normativa

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Documenti

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