3.2 - Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno
PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID-19
  • Tipologia di intervento 3.2.1

Proroga al 30 ottobre 2020 delle scadenze dei termini di presentazione delle domande di pagamento  

Determinazione dirigenziale n. 2472 del 19/03/2020

per contatti: aterenzi@regione.umbria.it

La sottomisura sostiene la realizzazione di attività di informazione e promozione nel mercato interno da parte di associazioni di produttori che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, purché rispettino i criteri di cui al punto (b) (i), (ii), (iii) e (iv) dello stesso articolo.

 

Le  differenziazioni tra le produzioni di qualità e quelle ordinarie, richiedono efficaci azioni di informazione e promozione per far acquisire ai consumatori specifiche ed esaurienti conoscenze in merito ai pregi e alle caratteristiche di tali produzioni, al fine di consentire agli stessi di poter scegliere consapevolmente.

  

Gli obiettivi della sotto-misura, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono: 

  • Indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità dell'Unione o, compresi all'interno di sistemi di certificazione agricola per i prodotti agricoli , cotone o alimentari, riconosciuti dagli Stati membri sulla base dei criteri di cui all'art . 16 (b) (i), (ii) (iii) e (iv);  
  • Valorizzare i prodotti rientranti nei regimi di qualità; 
  • Promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori riguardo le caratteristiche qualitative dei singoli prodotti;  
  • Informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati;  
  • Rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;  
  • Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani; 
  • Favorire l'integrazione di filiera; 
  • Mettere in luce le caratteristiche e i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità e le caratteristiche intrinseche, quelle specifiche dei metodi di produzione agricola dell'Unione soprattutto in termini di autenticità, benessere degli animali e rispetto per l'ambiente nonché gli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità; 
  • Rafforzare la conoscenza e la reputazione dell'Umbria sotto il profilo della qualità dei prodotti agroalimentari. 

 

 

Tipologia di sostegno:

 

  

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale o attraverso altri strumenti finanziari o una combinazione degli stessi. 

 

 

Beneficiari:

 

  

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori coinvolte attivamente in uno o più sistemi di qualità indicati all'art. 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013, costituiti in qualsiasi forma giuridica, come: 

  • Organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale e regionale; 
  • Consorzi e associazioni di produttori; 
  • Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG e dei vini DOP/IGP, riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale; 
  • Cooperative agricole non associate agli organismi collettivi sopra elencati; 
  • Reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

 

 

Costi  ammissibili:

 

   

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per le attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Nella fase di implementazione della sottomisura, verranno dettagliate le tipologie di costi ammissibili in coerenza con la specifica normativa comunitaria di settore. 

Tali attività non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia secondaria rispetto al messaggio principale. Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno, ma  i marchi di prodotti possono essere visibili durante le manifestazioni e degustazioni e possono essere visibili nel materiale informativo e promozionale sempre che il riferimento dei marchi di prodotto sia subordinato al messaggio principale. Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette, deve essere fatto un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol. 

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

  • Le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività devono avere per oggetto il regime di qualità  al quale partecipano operatori inseriti nella compagine sociale del beneficiario; 
  • Le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività devono essere svolte nel mercato interno 
  • Sono oggetto di attività di informazione e promozione  le produzioni riconosciute ai sensi dei regimi di qualità indicati all'art. 16 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione:

 

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi: 

  • Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura; 
  • Qualità dell'operazione proposta; 
  • Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati; 
  • Coerenza con gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione); 
  • Targeting settoriale, localizzativo, strutturale. 

 

Importi applicabili e tassi di sostegno:

 

L'aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili. Eventuali tetti massimi di spesa potranno essere stabiliti in relazione al tiraggio della sottomisura ed alle risorse finanziarie assegnate agli specifici bandi.