Permute

Con la permuta dei terreni gravati da uso civico si determina il trasferimento del diritto di uso civico su terreni di nuova acquisizione. Affinché sussista l'ipotesi di permuta, è necessario che non vengano ridotte le possibilità di esercitare i diritti ed i nuovi terreni acquistati abbiano un valore analogo a quelli ceduti. La corrispondenza del valore analogo è verificata considerando il valore venale dei beni, nella loro reale entità, tenendo conto delle prospettive di incremento. Attraverso la permuta deve preferibilmente realizzarsi l'accorpamento dei terreni gravati da uso civico. I terreni di nuova acquisizione sono soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 42/2004 e tale vincolo è mantenuto anche sui terreni non più gravati da diritti di uso civico.
Con l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio n. 77, sono state apportate importanti novità in tema di usi civici. Nell’iter di conversione parlamentare del DL, infatti, è stato introdotto l’articolo 63-bis che interviene in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico.
Nello specifico, mediante l’introduzione di tre nuovi commi (8-bis, 8-ter e 8-quater) all’art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione – in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente.
“Affinché questo possa avvenire, i terreni:

  1. devono aver perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;
  2. devono essere stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
  3. non devono essere stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.”

I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile degli enti. Questi terreni vengono di conseguenza demanializzati, mentre quelli dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico vengono di conseguenza sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.
Gli atti regionali riguardanti il territorio dei Comuni dell’Umbria (riportati in ordine alfabetico) sono disponibili al seguente link e consultabili nel B.U.R. secondo i riferimenti indicati.


Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
dott. For. Francesco Grohmann
Sezione Sviluppo dell'economia montana
dott.ssa Agr. Francesca Pierini
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Tel. 075 5045081
Fax 075 5045565