La legittimazione è disciplinata dagli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e dagli artt. 25 e 26 del relativo regolamento adottato con R.D. n. 332 del 1928. I terreni appartenenti al demanio civico sono incommerciabili e inusucapibili. La legge prevede, tuttavia, la possibilità su domanda degli occupatori di legittimare l’occupazione stessa, per il tramite di una complessa procedura amministrativa, la quale ha l’effetto di trasformare in allodio il terreno d’uso civico illecitamente detenuto.
Per la legittimazione occorre che ricorrano unitamente le seguenti condizioni: che l’occupatore abbia apportato migliorie sostanziali e permanenti; che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio; che l’occupazione duri da almeno dieci anni; che non si tratti di terreni classificati come bosco o pascolo permanente.
Con la circolare interpretativa del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 dell’8 maggio 1997 è stato chiarito che l’istruttoria della richiesta di legittimazione è di competenza della Regione mentre l’ordinanza di legittimazione, contestualmente all’approvazione della stessa, è di competenza del Ministero della Giustizia.