10.2.b - Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

L'allevamento di razze con elevati standard produttivi ha portato negli ultimi decenni ad un assottigliamento del patrimonio genetico zootecnico. Perdere il patrimonio genetico equivale perdere per sempre una risorsa non rinnovabile. Tutto questo si può ripercuotere negativamente compromettendo la possibilità di trasmettere alle generazioni future quelle caratteristiche morfologiche, qualitative e funzionali che alcune razze locali esprimono. La necessità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di razze animali induce la definizione di operazioni mirate alla salvaguardia di razze minacciate di abbandono.  

L'allevamento delle razze minacciate di abbandono rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturale di allevamento tipiche della regione.  

 

 

Tipo di sostegno:

 

   

L'aiuto è determinato sulla base dei minori redditi derivanti da una minore produttività delle razze minacciate di abbandono rispetto alle razze più diffuse e selezionate nonché di eventuali maggiori costi sostenuti nella fase di allevamento. L'allevamento di razze animali locali a rischio di estinzione deve essere effettuato nel rispetto della condizionalità.  

La durata degli impegni è di cinque anni. 

 

 

Beneficiari:

 

 

  • Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
  • Enti pubblici o Enti di diritto pubblico, limitatamente alle U.B. allevate. 

 

 

Costi eleggibili:

 

 

Il premio è rapportato alle UBA.

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria. Sono ammesse ai benefici le razze iscritte al registro regionale delle varietà locali, istituito con L.R. n.  25/2001.  

I soggetti allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.  

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.  

L'allevamento in purezza di nuclei di animali di una o più razze dovrà essere mantenuto per tutto il periodi di impegno. 

Per circostanze eccezionali, sufficientemente argomentate, durante il periodo di impegno è consentita una riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno pari al massimo al 20% delle U.B. di quelle indicate nella domanda di aiuto.  

Sono ammissibili al sostegno gli allevamenti di razze minacciate di abbandono con una consistenza di almeno un U.B. rispetto ai riproduttori. Tale impegno deve essere mantenuto per tutto il periodo vincolativo. 

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni previsti dall'operazione, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata complessiva di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno, l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni. 

 

 

Principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione:

 

 

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione: 

  • Collocazione dell'allevamento in aree di origine delle razze; 
  • Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della consistenza dell'allevamento. 

 

 

Livello dell'aiuto:

 

  

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad euro 140,00/UBA.