Ammissibilità delle spese

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2007-2013, le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.
In particolare, l'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale.
In attuazione della citata disposizione, le allegate linee guida stabiliscono una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatto salvo quanto stabilito da ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma in base al rispettivo programma e alle relative disposizioni applicative.


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