Sanzioni
Con Legge Comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) si completa l'architettura del sistema sanzionatorio nello sviluppo rurale. Destinatari della norma sono tutti coloro a cui carico risultano indebite percezioni nell'ambito delle misure finanziate dal FEASR, nonché gli enti preposti alla determinazione della sanzione pecuniaria.

II sistema sanzionatorio pecuniario delineato tende a punire in maniera meno grave chi ha percepito indebitamente somme limitate rispetto al totale percepito. Più l'indebito percepito si avvicina alla somma globalmente percepita, più il sistema si avvicina a quello attuale, con una gradazione della sanzione che cresce secondo la gravità dell'indebito.

Al fine di definire un quadro sanzionatorio, in diretta discendenza dai principi comunitari, è stata definita una modulazione delle sanzioni amministrative secondo le seguenti linee:

  1. restituzione dell'indebito percepito;
  2. nel caso di indebito percepito superiore a 150 euro, applicazione anche di una sanzione amministrativa modulata per scaglioni, per tener conto del principio di proporzionalità:
  • se l'indebito percepito è inferiore o uguale al 10% dell'importo ammissibile, cioè di quanto realmente spettante, si applica una sanzione pari al 30% dell'indebito percepito;
  • per la parte di indebito superiore al 10% e fino al 30% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 50% dell'indebito percepito;
  • per la parte di indebito superiore al 30% e fino al 50% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 70%  ell'indebito percepito;
  • per la parte di indebito superiore al 50% e fino al 100% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 100%  dell'indebito percepito;
  1. l'ammontare massimo della sanzione è fissato a 150.000 euro.