Requisiti richiesti e obblighi del titolare di Agenzia di viaggio

Le Agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere e stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente (art. 41). Possono altresì svolgere ulteriori attività connesse a quelle tipiche dell'agenzia di viaggio, ivi comprese le attività di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle indicate all'art. 25 del Regolamento Regionale n.  8/2018:

- cambio valuta

- organizzazione professionale di convegni e congressi

- vendita di pubblicazioni e prodotti utili per il viaggio

- altre prestazioni a servizio dei clienti, purché connesse alle attività tipiche dell'agenzia di viaggio.

 

L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è disciplinata nel Titolo IV, Capo I, della L.R. n. 8/2017 e dal Regolamento Regionale n. 8/2018, ed è subordinato al possesso di specifici requisiti soggettivi, professionali e strutturali (art. 42) e alla stipula di una polizza assicurativa (art. 44).
 

L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale e non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane. Il Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film Commission è a disposizione degli utenti per verificare la denominazione scelta per la propria agenzia nel sistema web INFOTRAV: la banca dati ministeriale delle Agenzie di Viaggio che operano in Italia.

Le Agenzie di viaggio e turismo possono essere articolate in Filiali, che sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono e svolgono esclusivamente le attività previste dalla normativa vigente.

 

 

Quanto agli obblighi, il titolare dell'Agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale, ai sensi dell'art. 44, deve esporre
- all'esterno dell'agenzia e delle filiali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e l'esatta denominazione;
- all'interno dell'agenzia, in maniera immediatamente visibile, la SCIA;
- all'interno della filiale, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria;
Il titolare dell'Agenzia di viaggio e/o della filiale che  pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la partita IVA.

La gestione tecnica dell'Agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete a un Direttore tecnico abilitato, che può anche essere il titolare stesso, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo. 

 

Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea o alla cesszione dell'agenzia e/o della filiale (art. 44) deve darne comunicazione al Servizio Turismo, Commercio , Sport e Film Commission.
Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.


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Turismatica - Banca Dati regionale ricognitiva delle Strutture Ricettive e delle Locazioni Turistiche


Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Normativa, amministrazione turistica
La Responsabile
Dott.ssa Piera Sensi
Tel. 0755045877