Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, per brevità “Locazioni turistiche”, sono disciplinate dall'articolo 13-ter del d.l. 145/2023, dalle disposizioni dell’articolo 48 della legge regionale n. 23/2024; sono inoltre tenute al rispetto delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.
Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della Banca dati regionale Turismatica e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono iniziare una locazione turistica in forma non imprenditoriale devono comunicare al SUAPE del comune competente per territorio, l'ubicazione, i dati identificativi catastali e la categoria catastale degli alloggi, la capacità ricettiva dell'offerta locativa e le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.
I soggetti che intendono iniziare una locazione turistica in forma imprenditoriale devono presentare la SCIA al SUAPE competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sulle seguenti informazioni:
a) dati relativi al titolare;
b) dati identificativi catastali e categoria catastale degli alloggi;
c) capacità ricettiva dell'offerta locativa;
d) ubicazione;
e) possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
Contestualmente alla comunicazione di inizio attività o alla SCIA, per le finalità connesse alla banca dati reginale Turismatica, l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle unità immobiliari, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio.
I soggetti che non intendono più continuare l'offerta locativa sono tenuti a comunicarlo al comune competente per territorio indicandone la data di decorrenza.
Per l’implementazione e aggiornamento della banca dati regionale Turismatica, il comune competente per territorio deve trasmettere tempestivamente alla Regione la comunicazione o la SCIA, il dettaglio struttura e le comunicazioni di chiusura, a cui consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica.
Ad ogni singola unità locata inserita nella Banca dati regionale Turismatica viene assegnato il CIR - Codice Identificativo Regionale che, in attuazione dell’art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023, deve essere utilizzato per richiedere il corrispondente CIN – Codice Identificativo Nazionale, accedendo alla Banca Dati del Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) e compilando la scheda con i dati richiesti.
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici o paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. In caso di inosservanza di tali disposizioni, nonché in caso di strutture ricettive prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023.
Oltre a quanto già disciplinato dall'articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, chiunque dà in locazione turistica alloggi in caso di omessa comunicazione di inizio attività al Comune.
I titolari di locazioni turistiche sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
I titolari delle Locazioni turistiche sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S., attraverso l'iscrizione al portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/.
Ai fini della comunicazione dei flussi turistici la Regione Umbria ha messo gratuitamente a disposizione degli utenti una piattaforma telematica (https://turismatica.regione.umbria.it/ntojsf/), attraverso cui i titolari o loro delegati devono provvedere all'inserimento giornaliero del movimento ospiti e fare la relativa comunicazione telematica - entro il giorno 5 di ogni mese.
La comunicazione consiste in un semplice click telematico, con cui l'operatore assicura di aver completato e inserito correttamente nell'applicativo il movimento turistico giornaliero degli ospiti che hanno alloggiato nella propria locazione turistica. A seguito dell'avvenuta comunicazione telematica l'operatore non potrà più modificare i dati riferiti al mese comunicato.
È importante ricordare che la comunicazione mensile va sempre fatta, anche in assenza di movimento e, soprattutto, entro il termine indicato, poiché si tratta di "termine perentorio" a cui è collegata la sanzione prevista all'art. 48, comma 12, della LR n. 23/2024.
Nell'ambito di attività di vigilanza, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter del d.l. 145/2023 e della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della l. 689/1981 .
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La Responsabile
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