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Donazione Organi come Tratto Identitario - Una scelta in comune - Esprimi la tua volontà sulla Donazione di organi e Tessuti al rinnovo della carta d'identità
Il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» cosiddetto "Milleproroghe" stabilisce la possibilità che la Carta d'Identità possa contenere la dichiarazione della volontà, inoltre il Progetto, s'inserisce nel quadro del D.L. 69/2013 (Decreto "del fare"): pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 98/2013-Art. 43 Disposizioni in materia di trapianti.

A fronte di un'alta professionalità nel trapianto di organi, l'Italia fatica a far fronte alle richieste di organi e le liste di attesa crescono con il crescere della capacità di intervenire.
Ad oggi la donazione organi poteva essere espressa dai cittadini maggiorenni presso gli sportelli ASL, oppure portando unitamente al documento d'identità una dichiarazione di volontà alla donazione.

Il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» cosiddetto "Milleproroghe" stabilisce che la Carta d'Identità possa contenere la dichiarazione della volontà o meno del cittadino a donare i propri organi.

Inoltre, il Progetto si inserisce nel quadro del D.L. 69/2013 (Decreto "del fare"): pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 98/2013-Art. 43  Disposizioni in materia di trapianti:

1. Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto  18  giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo:  «I  comuni  trasmettono  i  dati  relativi  al consenso  o  al  diniego  alla  donazione  degli  organi  al  Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge  1 aprile 1999, n. 91.».

1-bis. Il consenso o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive modificazioni.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il modello procedurale una volta testato sarà messo a disposizione e potrà essere utilizzato presso tutti i Comuni Umbri.

Dichiarazione della Presidente Catiuscia Marini (download video 140 Mb)

 

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