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Residenze d'epoca
Strutture di particolare pregio che offrono un'accoglienza altamente qualificata

Sono Residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.

Le Residenze d’epoca devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

Sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.

La denominazione di residenza d’epoca è accompagnata dall’indicazione della tipologia storica dell’immobile (LR 8/2017, art. 32, commi 1, 2, 3 e 4)

L’esercizio dell’attività ricettiva nelle residenze d’epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

 

Gestione dell’attività ricettiva nelle residenze d’epoca

La gestione in forma imprenditoriale è organizzata e non occasionale e comporta il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ai sensi della normativa vigente. Consente inoltre la possibilità di fornire servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente (LR 8/2017, art. 32, comma 5, lett. a), e comma 7)

La gestione dell’attività in forma non imprenditoriale è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari e deve essere assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell’attività. (LR 8/2017, art. 32, coma 5, lett. b)). Mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. È obbligatoria la presenza di una sala comune (LR 8/2017, art. 32, comma 6).

 

Classificazione

Le Residenze d’epoca sono classificate in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella N) allegata al Regolamento Regionale 8/2018 in particolare,

  • nella Sezione 1, per la gestione imprenditoriale, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 1)
  • nella Sezione 2, per la gestione non imprenditoriale, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene a sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 5)

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6)

 

Commissione per le residenze d’epoca

La Commissione per le residenze d’epoca, nominata dalla Giunta Regionale, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d’epoca di cui all’articolo 32 commi 1, 2 e 3 della LR n. 8/2017, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell’articolo 35, comma 4.

La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità ed i termini per l’espressione del parere di cui al comma 2 nonché il funzionamento e la composizione della Commissione. Ai componenti della Commissione, non

dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni nel

rispetto della normativa vigente


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Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Normativa, amministrazione turistica
La Responsabile
Dott.ssa Piera Sensi
Tel. 0755045877

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