Sono Residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
Le Residenze d’epoca devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
Sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare pregio.
La denominazione di residenza d’epoca è accompagnata dall’indicazione della tipologia storica dell’immobile
Le residenze d'epoca possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. Tale tipo di gestione comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente. Possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale tipo di gestione non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che conserva le caratteristiche della civile abitazione e la destinazione residenziale; possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
Le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella N allegata alla legge regionale n. 23/2024, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
Commissione per le residenze d’epoca
La Commissione per le residenze d’epoca, nominata dalla Giunta Regionale, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo.
La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d’epoca, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 23/2024.
La Giunta regionale, con proprio atto, definisce la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, nonché le modalità ed i termini per l’espressione del parere della Commissione stessa.
La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
La Responsabile