Possono iscriversi in Elenco gli ingegneri, gli architetti, i giuristi e gli economisti, siano essi liberi professionisti, dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

I soggetti di cui sopra devono altresì possedere i requisiti di moralità e compatibilità previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento ai dipendenti delle “amministrazioni aggiudicatrici”, si riporta che la norma nazionale prevede che “è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico”.

Dal momento che la ratio alla base della disciplina regionale per la formazione dell’Elenco CCT (Delibera di Giunta n. 152/2021, determinazione dirigenziale n. 3390/2021 e avviso pubblico) è stata quella della semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi per la realizzazione degli appalti pubblici, è da intendere che, tra i soggetti pubblici che, secondo la Giunta regionale, possono utilizzare l’Elenco regionale CCT, sono da ricomprendere tutti i soggetti che rivestono il ruolo di “stazione appaltante”, vale a dire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “o)” del D.Lgs. n. 50/2016, “le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera “g)”.