Modalità di presentazione della domanda di accesso

1. La richiesta di accesso informale scritta o formale, corredata da documento di riconoscimento, è presentata dal richiedente, in conformità alle leggi, in uno dei seguenti modi:
- con strumenti telematici o informatici
- consegnata personalmente o da suo incaricato
- mezzo di posta tradizionale.
La richiesta deve essere acquisita al protocollo informatico regionale.
2. La richiesta può essere presentata:
• alla struttura competente in materia di diritto di accesso
• URP: urp@regione.umbria.it;
• alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. La richiesta informale per via informatica può essere presentata con la trasmissione di una semplice e-mail cui va allegato il documento riprodotto per immagine su supporto informatico, oltre all'indicazione dell'indirizzo e-mail cui inviare la risposta.
4. La richiesta formale per via informatica deve essere presentata tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione (regione.giunta@postacert.umbria.it) o tramite sottoscrizione con firma digitale.
5. Coloro i quali inoltrano richiesta di accesso in rappresentanza di persone giuridiche, nonché i tutori o i curatori delle persone fisiche devono attestare tale qualità.
6. Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
7. In caso di istanza erroneamente presentata all'amministrazione regionale la stessa è trasmessa immediatamente all'amministrazione competente se questa risulta facilmente individuabile, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.
8. In caso di istanza erroneamente pervenuta ad una struttura regionale diversa da quella competente per materia, la stessa deve trasmetterla, informandone contestualmente il richiedente, alla struttura regionale competente entro tre giorni dal ricevimento della domanda stessa.