Modalità di esercizio del diritto di accesso

A) Il diritto di accesso informale può essere esercitato dal richiedente mediante motivata richiesta verbale o scritta.
II responsabile del procedimento di accesso, accertata l'identità del richiedente e ove occorra i suoi poteri di rappresentanza, esamina la richiesta immediatamente.
La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, l'estrazione di copia ovvero altra modalità idonea.
Qualora, in base al documento richiesto, si riscontri l'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta di accesso formale.

B) Accesso formale
Qualora non sia possibile l'immediato accoglimento della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla identità del richiedente o sui poteri rappresentativi dello stesso, sull'accessibilità dei documenti o sulla esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.

I controinteressati sono tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza o leso un interesse giuridicamente rilevante tenendo conto del contenuto degli atti connessi in quanto richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
Il responsabile del procedimento di accesso, qualora individui soggetti controinteressati alla richiesta ne dà comunicazione agli stessi.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i contro interessati possono presentare motivata opposizione, anche per via informatica o telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione, provvede all'esame della richiesta.

Il diritto di accesso mediante richiesta scritta si esercita utilizzando il Modello istanza di accesso, di cui all'Allegato A) del regolamento regionale n. 8/2012.

 

Modello di domanda per l'accesso