Limiti al diritto di accesso

Differimento dell'accesso
Il responsabile del procedimento di accesso può disporre, entro dieci giorni dalla richiesta di accesso, il differimento motivato dello stesso, indicandone la durata, al fine di salvaguardare specifiche esigenze della Regione riferite al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Esclusione dal diritto di accesso
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 13 del regolamento regionale n. 8/2012:
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono esclusi dall'accesso:
a) i documenti la cui divulgazione può comportare un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi concernenti la sicurezza, il corretto svolgimento delle relazioni tra la Regione e le istituzioni dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali o di altri paesi;
b) gli atti preparatori nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
c) i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;
d) i documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali o commerciali di cui sono in concreto titolari e se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/2003;
e) i procedimenti di selezione che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
f) i documenti riguardanti l'attività in corso di contrattazione collettiva e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
2. Nei casi di cui al comma 1 deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
3. Non sono ammissibili richieste di accesso palesemente preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
dell'amministrazione regionale, né presentate al solo scopo emulativo e per mera curiosità.
4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Diniego dell'accesso
Il diniego all'accesso, debitamente motivato e comunicato per iscritto, è disposto nelle ipotesi di cui all'articolo 13 del regolamento regionale n. 8/2012 (Diritto di accesso agli atti e ai documenti).
L'accesso non può essere negato quando è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.