L'Umbria è contraddistinta da una complessa orografia, dove ad elevate catene montuose si alternano estesi ambiti collinari e vaste pianure alluvionali.
La definizione di "territori montani" nasce con la Legge 25 luglio 1952, n. 991 che all'art. 1 (modificato dall'articolo unico della L.30 luglio 1957, n.657) detta i criteri di classificazione basati sull'altitudine e sul reddito imponibile medio per ettaro.
La montanità "legale", come sopra definita, si estende per circa l'87% della superficie totale regionale. Dei 92 comuni umbri, 91 sono classificati totalmente (n.69) o parzialmente (n.22) montani.
La Regione, avendo come obiettivi prioritari quelli di tutelare e sviluppare le aree montane e di assicurare alla popolazione residente condizioni di vita e di reddito adeguate, ha operato ed opera nei seguenti ambiti operativi:
- delimitazione dei territori montani;
- ordinamento delle forme di associazione dei comuni montani;
- applicazione delle disposizioni concernenti benefici ed agevolazioni nelle zone montane;
- programmazione dell'utilizzo dei fondi regionali e nazionali per lo sviluppo della montagna;
- tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco.
Nei territori montani dell'Umbria sono ampiamente diffusi gli "usi civici": diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque (usi civici essenziali sono il diritto di legnatico e di pascolo, riconosciuti storicamente necessari per il sostegno della vita).
La legge n. 168/2017 ha chiarito la distinzione fra gli usi civici, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati (iura in re aliena), e i domini collettivi cioè i terreni che costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico (iura in re propria).
I beni collettivi che costituiscono il demanio civico sono giuridicamente assimilati ai beni demaniali ed al loro regime, in quanto caratterizzati da inalienabilità, imprescrittibilità e inusucapibilità, oltre che da perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
I terreni di proprietà di soggetti pubblici o privati, gravati da usi civici non ancora liquidati ed esercitati dai residenti del comune o della frazione sono pienamente alienabili con atti di natura privata o mediante vendite coattive ricomprese nelle procedure di esecuzione forzata. Caratteristica, quest’ultima, ribadita dalla pronuncia della Corte costituzionale, del 15 giugno 2023, n. 119, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 3, della L. 168/2017 laddove non esclude dal regime di inalienabilità le terre di proprietà di privati sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici sono vincolate ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004; la tutela per legge garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
In Umbria sono presenti 173 domini collettivi e 37 amministrazioni comunali che gestiscono terre civiche di godimento delle collettività per una superficie appartenente al demanio di civico di oltre 80.000 ha (compresa quella gestita dai Comuni).