I terreni gravati da uso civico, possono essere destinati ad una diversa destinazione, in conformità all'art. 12 della L.1766/1927 e all'art. 41 del R.D. 332/1928, purché ne derivi un effettivo vantaggio per la generalità degli abitanti e nel rispetto della vocazione dei beni.
Il carattere fondamentale del mutamento di destinazione è la compatibilità con l’interesse generale della comunità che ne è titolare. In base alla clausola risolutiva ricavata dall’art. 41 del R.D. 332/1928, quando viene a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata, sarà automaticamente ripristinata la precedente oppure conferita una nuova destinazione, anch'essa compatibile con la vocazione dei beni.
I pronunciamenti giurisprudenziali nel corso degli anni hanno delineato indirizzi e principi a cui attenersi nell’applicazione dell’istituto giuridico del mutamento di destinazione d’uso, quali quelli di seguito riportati.
I terreni oggetto possono essere destinati eccezionalmente ad una destinazione diversa da quella dell’esercizio dell’uso civico quando sono eccedenti i bisogni degli utenti rappresentati.
La nuova destinazione, di norma, ha natura temporanea e transitoria, pertanto il mutamento non determina alterazione della qualità originaria di essi, al fine di garantire l’applicazione della clausola del ritorno delle terre all’antica destinazione.
Deve essere dimostrata la condizione di maggiore utilità per gli Utenti, derivante dal cambio di destinazione d’uso rispetto al mantenimento dello status quo, con conseguente reale beneficio presente e futuro per la generalità degli abitanti.  
Il mancato esercizio del diritto di uso civico è oggetto di indennizzo (ristoro economico) determinato da una relazione di stima che deve tener conto, anche della onerosità di attuare il ripristino delle terre.
Il cambio di destinazione d'uso è proposto dall'ente esponenziale o dal soggetto gestore di cui all'art.2, comma 4 della L.168/2017 ed è sottoposto, con riferimento alla vocazione dei beni, alla valutazione della Giunta regionale - Servizio Foreste, Montagna,  Sistemi Naturalistici e Faunistica-venatoria e del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (come chiarito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 113/2018 e n. 178/2018 e successiva Ordinanza di rettifica n. 226/2018). 
L’acquisizione del positivo parere da parte del Ministero (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria) è vincolante per l’accoglimento della richiesta di mutazione d’uso “in deroga”, di cui all’art.41 del r.r. 332/1928.
Gli atti regionali riguardanti il territorio dei Comuni dell’Umbria (riportati in ordine alfabetico) sono disponibili al seguente link e consultabili nel B.U.R. secondo i riferimenti indicati.
INDIRIZZI PER I MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO E LA COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO PER I TERRENI DI DEMANIO CIVICO