La tecnologia fotovoltaica
Il pannello solare (o modulo) fotovoltaico, sfrutta le proprietà di alcuni materiali semiconduttori (opportunamente trattati e per lo più silicio) di generare energia elettrica se esposti alla radiazione solare. Il fenomeno della conversione diretta dell'energia solare (foto) in energia elettrica (volt) è stato scoperto già a meta del XIX° secolo; si e dovuto, tuttavia aspettare fino a meta degli anni ‘50 per comprenderne il principio elettrofisico (Einstein) e, quindi, avviarne l'industrializzazione (Bell, 1954).
Il processo fotovoltaico è generato grazie all'impiego di materiali definiti semiconduttori in grado di impiegare l'energia trasportata dai fotoni (luce) per mettere in movimento elettroni lungo un circuito generando in tal modo una corrente elettrica.
Ogni modulo da 2 m2, caratterizzato da certo numero di celle in serie/parallelo, ha la capacita di generare sotto una radiazione di 1000 W/mq una potenza massima di 280/300 Wp con tensioni massime (circuito aperto) di 40/45 Vcc e correnti massime (in corto circuito) di 8/9 Ampere.
Un pannello fotovoltaico è costituito da celle collegate tra loro secondo uno schema serie-parallelo. A loro volta un insieme di moduli disposti in serie costituiscono una stringa di moduli che disposte in parallelo determinano il generatore fotovoltaico, determinandone la potenza di picco.
La procedura amministrativa
Le procedure amministrative per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti fotovoltaici è oggetto del R.R. n. 7 del 29 luglio 2011. Tali procedure sono definite nell' Allegato A del R.R. 7/2011, diversificate in funzione di alcuni parametri (potenza elettrica installata, ubicazione e tipologia di impianto, vincoli esistenti nell'area), e sono le seguenti:
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COMUNICAZIONE
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PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
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AUTORIZZAZIONE UNICA
Nel caso di impianti con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW si devono rispettare i criteri generali di localizzazione e progettazione di cui all' Allegato B nonché considerare le aree non idonee elencate nell' Allegato C del R.R. 7/2011.
La modulistica
La modulistica di seguito riportata, come previsto dall'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 06.12.2011.
Procedura |
Modulistica |
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Comunicazione |
Modello Comunicazione |
Modello informativo |
Scheda di monitoraggio |
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) |
Modello PAS |
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Autorizzazione Unica (AU) |
Modello AU |
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SCIA e PdC |
Modello informativo: il modello informativo dovrà essere inviato al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto "Servizio Energia: modello informativo".
Scheda di monitoraggio: la scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica dovrà essere compilata per tre anni solari consecutivi a far data dal 1° gennaio successivo alla data di messa in esercizio per impianti di potenza nominale superiore a 20 KW e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it entro il 31 gennaio, indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda monitoraggio produzione".
Modulo informativo: Comuni e Province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il modulo informativo di cui all'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, contenente le informazioni ed i dati relativi alle procedure di propria competenza (Modulo Comuni - Modulo Province).
Ulteriori valutazioni
In base alla tipologia, alla potenza installata ed all'ubicazione, i progetti di impianti possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si rimanda alla tabella riassuntiva inerente i procedimenti VIA/VAS.