Solare fotovoltaico
La quantità media di energia che raggiunge la superficie esterna dell'atmosfera terrestre possiede una quantità di potenza costante pari a 1367 W/m2, detta anche "costante solare". La "costante solare" è un valore medio e può variare del ± 3% per effetto della distanza variabile tra il Sole e la Terra nel corso dell'anno (ellittica dell'orbita terrestre). Questa energia è invece più bassa sulla superficie terrestre a causa della geometria della Terra (angolo di incidenza dei raggi solari) e per l'influenza dell'atmosfera (spessore e trasparenza).

La tecnologia fotovoltaica

Il pannello solare (o modulo) fotovoltaico, sfrutta le proprietà di alcuni materiali semiconduttori (opportunamente trattati e per lo più silicio) di generare energia elettrica se esposti alla radiazione solare. Il fenomeno della conversione diretta dell'energia solare (foto) in energia elettrica (volt) è stato scoperto già a meta del XIX° secolo; si e dovuto, tuttavia aspettare fino a meta degli anni ‘50 per comprenderne il principio elettrofisico (Einstein) e, quindi, avviarne l'industrializzazione (Bell, 1954).

Il processo fotovoltaico è generato grazie all'impiego di materiali definiti semiconduttori in grado di impiegare l'energia trasportata dai fotoni (luce) per mettere in movimento elettroni lungo un circuito generando in tal modo una corrente elettrica. 

Ogni modulo da 2 m2, caratterizzato da certo numero di celle in serie/parallelo, ha la capacita di generare sotto una radiazione di 1000 W/mq una potenza massima di 280/300 Wp con tensioni massime (circuito aperto) di 40/45 Vcc e correnti massime (in corto circuito) di 8/9 Ampere. 

Un pannello fotovoltaico è costituito da celle collegate tra loro secondo uno schema serie-parallelo. A loro volta un insieme di moduli disposti in serie costituiscono una stringa di moduli che disposte in parallelo determinano il generatore fotovoltaico, determinandone la potenza di picco.

 

 

La procedura amministrativa

Le procedure amministrative per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti fotovoltaici è oggetto del R.R. n. 7 del 29 luglio 2011. Tali procedure sono definite nell' Allegato A del R.R. 7/2011, diversificate in funzione di alcuni parametri (potenza elettrica installata, ubicazione e tipologia di impianto, vincoli esistenti nell'area), e sono le seguenti:

  • COMUNICAZIONE

  • PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

  • AUTORIZZAZIONE UNICA

Nel caso di impianti con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW si devono rispettare i criteri generali di localizzazione e progettazione di cui all' Allegato B nonché considerare le aree non idonee elencate nell' Allegato C del R.R. 7/2011.

 

 

La modulistica

La modulistica di seguito riportata, come previsto dall'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 06.12.2011.

Procedura         

Modulistica

Comunicazione

Modello Comunicazione

Modello     informativo       

Scheda di monitoraggio

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Modello PAS

Autorizzazione Unica (AU)

Modello AU

SCIA e PdC

 

Modello informativo:  il modello informativo dovrà essere inviato al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto "Servizio Energia: modello informativo".

Scheda di monitoraggio: la scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica dovrà essere compilata per tre anni solari consecutivi a far data dal 1° gennaio successivo alla data di messa in esercizio per impianti di potenza nominale superiore a 20 KW e dovrà essere inviata  tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it entro il 31 gennaio, indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda monitoraggio produzione".

Modulo informativo: Comuni e Province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il modulo informativo di cui all'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, contenente le informazioni ed i dati relativi alle procedure di propria competenza (Modulo Comuni - Modulo Province).

 

 

Ulteriori valutazioni

In base alla tipologia, alla potenza installata ed all'ubicazione, i progetti di impianti possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si rimanda alla tabella riassuntiva inerente i procedimenti VIA/VAS.