La tecnologia eolica
Solo grazie all''invenzione della dinamo, da parte del belga Gramme, nella metà del diciannovesimo secolo, si aprirono nuovi orizzonti all'utilizzazione dell'energia eolica, e nel 1887 venne costruito il primo aerogeneratore destinato alla produzione di energia elettrica. Il principale vantaggio dello sfruttamento dell'energia eolica è la disponibilità pressoché infinita e totalmente gratuita della fonte energetica ed un impatto ambientale sostanzialmente limitato al fattore visivo.
Il generatore eolico è generalmente realizzato con i seguenti componenti:
- Rotore, di solito e a due o tre pale (esistono anche altre tipologie meno diffuse);
- Generatore elettrico, che e dotato di apparecchiatura per la conversione della velocita di rotazione delle pale in una velocita compatibile con la produzione di energia elettrica;
- Gondola o navicella Ambiente dove collocato il generatore elettrico e gli alberi motore - torre o sostegno, sistema di sostegno delle pale che tramite un meccanismo si orienta in base alla direzione del vento;
- Anemometro, apparecchio per la misurazione del vento;
- Sistema di controllo per la gestione di un sistema frenante di emergenza in caso di forte vento.
La procedura amministrativa
Le procedure amministrative per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti eolici sono oggetto del R.R. n. 7 del 29 luglio 2011. Tali procedure sono definite nell'Allegato A del R.R. 7/2011, diversificate in funzione di alcuni parametri (potenza elettrica installata, ubicazione e tipologia di impianto, vincoli esistenti nell'area), e sono le seguenti:
- COMUNICAZIONE
- PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
- AUTORIZZAZIONE UNICA
Nel caso di impianti aventi altezza mozzo superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 kW si devono rispettare i criteri generali di localizzazione e progettazione di cui all'Allegato B nonché considerare le aree non idonee elencate nell'Allegato C del R.R. 7/2011.
La modulistica
La modulistica di seguito riportata, come previsto dall'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 06.12.2011.
Procedura |
Modulistica |
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Comunicazione |
Modello Comunicazione |
Modello informativo |
Scheda di monitoraggio |
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) |
Modello PAS |
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Autorizzazione Unica (AU) |
Modello AU |
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SCIA e PdC |
Modello informativo: copia del modello informativo dovrà essere inviata al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.itindicando nell'oggetto "Servizio Energia: modello informativo".
Scheda di monitoraggio: la scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica dovrà essere compilata per tre anni solari consecutivi a far data dal 1° gennaio successivo alla data di messa in esercizio per impianti di potenza nominale superiore a 20 KW e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it entro il 31 gennaio, indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda monitoraggio produzione".
Modulo informativo: Comuni e Province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il modulo informativo di cui all'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, contenente le informazioni ed i dati relativi alle procedure di propria competenza (Modulo Comuni - Modulo Province).
Ulteriori valutazioni
In base alla tipologia, alla potenza installata e all'ubicazione, i progetti di impianti possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si rimanda alla tabella riassuntiva inerente i procedimenti VIA/VAS.