La tecnologia che utilizza la biomassa
Con il termine biomassa si intende indicare il materiale organico (prevalentemente di origine vegetale), nel quale l'energia solare si è accumulata grazie al processo di fotosintesi clorofilliana che è possibile liberare e sfruttare attraverso processi di tipo termochimico o biochimico. Queste sostanze sono disponibili come prodotti diretti o residui del settore agricolo-forestale, come sottoprodotti o scarti dell'industria agro-alimentare e come scarti della catena della distribuzione e dei consumi finali.
Associato al termine biomassa, e ormai di utilizzo comune nel settore delle energie rinnovabili il concetto biocombustibile, con cui s'intende generalmente ogni sostanza organica diversa dal petrolio, dal gas naturale, dal carbone o dai loro derivati, utilizzabile come combustibile.
Le più importanti tipologie di biomassa sono:
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Biomassa forestale: residui forestali, scarti dell'industria di trasformazione del legno (trucioli, segatura, etc.);
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Biomassa agricola: scarti delle aziende agricole;
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Biogas: derivante da residui animali, scarti delle aziende zootecniche, scarti mercatali, alghe e colture acquatiche, rifiuti solidi urbani.
Per ulteriori informazioni sull'uso domestico delle biomasse leggere la seguente guida.
La procedura amministrativa
Le procedure amministrative per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti a biomassa sono oggetto del r.r.n. 7 del 29 luglio 2011. Tali procedure sono definite nell'Allegato A del R.R. 7/2011, diversificate in funzione di alcuni parametri (potenza elettrica installata, ubicazione e tipologia di impianto, vincoli esistenti nell'area), e sono le seguenti:
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COMUNICAZIONE
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PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
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AUTORIZZAZIONE UNICA
Nel caso di impianti esterni agli edifici e con potenza superiore a 50 kWe si devono rispettare i criteri generali di localizzazione e progettazione di cui all'Allegato B nonché considerare le aree non idonee elencate nell'Allegato C del R.R. 7/2011.
La modulistica
La modulistica di seguito riportata, come previsto dall'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 06.12.2011.
Procedura |
Modulistica |
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Comunicazione |
Modello di Comunicazione |
Modello Informativo |
Scheda di monitoraggio |
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) |
Modello PAS |
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Autorizzazione Unica (AU) |
Modello AU |
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SCIA e PdC |
Modello informativo: copia del modello informativo dovrà essere inviata al Servizio Energia della Regione tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto "Servizio Energia: modello informativo".
Scheda di monitoraggio: la scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica dovrà essere compilata per tre anni solari consecutivi a far data dal 1° gennaio successivo alla data di messa in esercizio per impianti di potenza nominale superiore a 20 KW e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it oppure regione.giunta@postacert.umbria.it entro il 31 gennaio, indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda monitoraggio produzione".
Modulo informativo: Comuni e Province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il modulo informativo di cui all'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, contenente le informazioni ed i dati relativi alle procedure di propria competenza (Modulo Comuni - Modulo Province).
Ulteriori valutazioni
In base alla tipologia, alla potenza installata e all'ubicazione, i progetti di impianti possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si rimanda alla tabella riassuntiva inerente i procedimenti VIA/VAS.