Promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie

 

La nuova formulazione dell’art. 33 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.

 

La Legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 dispone che la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all' articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la formazione e la salute della persona.

 

Per il perseguimento della suddetta finalità la Regione esercita diverse funzioni e, in particolare:

 

  • promozione ed avviamento alla pratica delle attività sportive e motorie di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;

  • promozione di interventi diretti a diffondere la pratica delle attività sportive e motorie su tutto il territorio regionale come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping.

 

Disciplinare per la concessione di contributi e benefici finanziari per l’attività sportiva

 

L’art. 24 della L.R. n. 19/2009 stabilisce che “la Regione concede contributi e benefici finanziari anche utilizzando i fondi europei per lo sport, per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da:

 

  1. particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative;
  2. natura non professionistica dell'attività realizzata.

Possono accedere ai suddetti benefici e contributi finanziari gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della legge.

 

Sono escluse le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.

 

La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 1347 del 19/12/2025, così come integrata con DGR n. 181 del 25/02/2026, ha approvato il nuovo Disciplinare con cui sono regolate le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici finanziari, anche in relazione ai cofinanziamenti dei proponenti, nonché le procedure, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

 

Il Disciplinare stabilisce che i contributi sono erogati per eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o per progetti innovativi di promozione sportiva che si riferiscono all’anno di presentazione della domanda e che la domanda volta ad ottenere i benefici economici di cui al presente disciplinare è presentata al Servizio regionale competente in materia di sport, entro la scadenza del 30 giugno di ogni anno.

Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Sezione Programmazione, Marketing, Valorizzazione territoriale e Promozione turistica sportiva
Il Responsabile
Dott. Federico Masciolini
Tel. 0755045704

Servizio Turismo, Sport e Film Commission
Dott. Andrea Capitoli
Tel. 0755045004 - 0744484456