Opposizione

Avverso il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa è ammessa tutela giurisdizionale.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al  Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Per computare il termine ultimo si contano materialmente 30 giorni escludendo dal computo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell'atto e l'eventuale periodo dal 1 agosto al 15 settembre di sospensione feriale.

La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'art. 22 bis della l. 689/1981 e s.m.. In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso viene riportata nell'ordinanza ingiunzione.

Il ricorso deve essere depositato nei termini sopracitati  o, in alternativa, sempre in detti termini, inviato a mezzo posta raccomandata R/R. In questa ultima ipotesi fa fede, per dimostrare il tempestivo invio, la ricevuta di invio postale. Si ricorda che è obbligatorio indicare il Codice Fiscale e per l'eventuale difensore anche la PEC ed il numero di fax.

Il ricorso deve sempre essere proposto dall'intestatario dell'atto notificato.  Pena l'irricevibilità, al ricorso deve sempre allegarsi l'atto impugnato; il ricorso deve essere redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma autografa.

Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza.

L'opposizione si propone in carta libera pagando l'importo del contributo unificato.

Il trasgressore può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un legale.


Sezione Sanzioni Amministrative
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06124 PERUGIA
Responsabile Cinzia Simone
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