Energia
impianti di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. - attività di vendita e di distribuzione di g.p.l. in bombole e/o serbatoi
Data
12 feb 2015
Domanda
Come si ottiene l'autorizzazione per la realizzazione di un deposito di GPL?
Risposta

Per quanto concerne le procedure di autorizzazione per la distribuzione di g.p.l. in bombole e/o serbatoi la normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 128/2006.

Nell'area tematica Energia alla pagina Autorizzazioni regionali è pubblicato il modello di domanda da compilare per questa tipologia di autorizzazione e inviare al Servizio Energia.

Premessa essenziale per il rilascio dell'autorizzazione sono l'osservanza e il rispetto degli art. 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo n. 128/2006 che elencano i requisiti da possedere per essere autorizzati a distribuire e vendere rispettivamente, il gpl in bombole e in serbatoi.

Inoltre l'impianto per cui si può chiedere l'autorizzazione per i depositi deve avere capacità complessiva minima non  inferiore a mc. 100.

Obbligo della ditta distributrice di g.p.l. è quello di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.)  la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni.

Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti ad autorizzazione i depositi di g.p.l. annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di g.p.l. per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc.

L'art. 11 prevede l'obbligo da parte delle aziende distributrici di g.p.l. in bombole di provvedere ad appositi corsi di addestramento tecnico al fine di istruire i propri rivenditori all'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi per garantire livelli di sicurezza antincendio nell'esercizio delle attività svolte.

L'art. 18 prevede sanzioni amministrative e penali per chiunque violi gli artt. 5, 8, 9, 13, 14, e 15 del decreto legislativo 128/2006.

Infine,  l'art. 20 stabilisce che disposizioni del succitato decreto non si applicano:

  1. Agli impianti di distribuzione stradale di gas e petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
  2. Ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.

 

Disciplina relativa alle autorizzazioni dell'attività degli operatori terzi

 

Gli operatori terzi, facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici di g.p.l.sono autorizzati alla vendita dalla Regione Umbria su propria richiesta.  Il modello è scaricabile  alla pagina Autorizzazioni regionali e deve essere corredato della documentazione che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa, sottoscritta dall'azienda distributrice.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti devono inviare alla Regione – Servizio Energia, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.