Energia
autorizzazioni dei depositi di olii minerali
Data
12 feb 2015
Domanda
Come si ottiene l'autorizzazione per la realizzazione di un deposito di olii minerali ?
Risposta

Il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione ed esercizio dei depositi di oli minerali è regolato dalla legge n. 239/2004 (Legge Marzano), che rimanda, in attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di riordino della materia, alla legge n. 420/1994 e alla legge n. 460/1965.

La ditta richiedente dovrà presentare la domanda di autorizzazione compilando il modello tipo scaricabile alla pagina Autorizzazioni regionali.

Recepita la domanda ed i relativi allegati, il Servizio richiede i pareri di competenza, a norma delle leggi n. 420/1994 e n. 460/1965, al Comando provinciale Vigili del Fuoco, all'Ufficio delle Dogane ed al Comune (parere di conformità urbanistica) competenti per territorio; se il deposito è ad uso commerciale, il parere deve essere richiesto anche alla Camera di Commercio.

Acquisiti i pareri positivi (anche con prescrizioni), il Servizio adotta la determinazione dirigenziale di autorizzazione, che riporta anche le eventuali prescrizioni formulate. Con la medesima determinazione si prescrive il collaudo del deposito e con lo stesso atto viene nominata la competente Commissione di collaudo (Funzionario del Servizio Energia, Dirigente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, Dirigente Ufficio Dogane o suo delegato).

Un originale della determinazione, in bollo, sarà inviato alla Ditta e copia della al Comune, ai Vigili del Fuoco e all'Ufficio Dogane competenti per territorio e, se attività commerciale, alla Camera di Commercio.

Successivamente sarà cura della ditta, ricevuta la determinazione di autorizzazione, inviare al Servizio Energia della Regione la domanda di collaudo e l'eventuale richiesta di esercizio provvisorio dell'attività avente una durata massima di 6 mesi.

La ditta dovrà avere già richiesto ai Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi.

All'esito del collaudo verrà redatto apposito verbale contenente l'agibilità o la non agibilità dell'impianto oggetto del sopralluogo.

Se agibile, la ditta verrà autorizzata all'esercizio definitivo dell'attività; se dichiarato non agibile decadrà dall'esercizio provvisorio e dovrà rinnovare le procedure ex novo.

Non necessita di autorizzazione regionale ma solo di una comunicazione l'attività di installazione e di esercizio dei depositi di oli minerali con destinazione privata, industriale ed agricola, aventi una capacità complessiva non superiore a 25 mc.; se la destinazione è commerciale, la capacità complessiva non deve essere superiore a 10 mc.