Cosa fare se la risposta a un'istanza per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente?

Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali.

Il ricorso al Garante
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. In particolare, l'utilizzo di questo strumento è altermativo all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria. Per la presentazione occorre seguire attentamente quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 147 del Codice).
Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. c) del Codice) e solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile (articolo 146 del Codice).
Nota: non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere solo innanzi al giudice competente (articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Altri strumenti di tutela
Il reclamo
Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di vari provvedimenti (articolo 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento del Garante n. 1/2007 articolo 8 e ss.).

La segnalazione
Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare più genericamente l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.