Ai sensi della direttiva 2001/42/CE, la VAS ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e successivamente con il d.lgs. 128/2010.
La Regione Umbria ha provveduto a disciplinare la materia con legge regionale 12/2010, modificata ed integrata dalla l.r. 8/2011 e dalla l.r. 7/2012.
Le specificazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento del processo di VAS in ambito regionale sono dettate dalla D.G.R. 423/2013 e dalla D.G.R. 1099/2014. La D.G.R. 423/2013 contiene anche la modulistica di riferimento ( allegati da 1 a 6 ) e l'allegato 7 relativo agli schemi procedurali per gli strumenti della pianificazione urbanistica.
Ai sensi della normativa regionale, la VAS viene effettuata per tutti i piani e programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di VIA ;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS,
- per i piani e programmi, che rientrano nei casi per cui è prevista la VAS, ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche e per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la VAS;
- per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
Autorità competente per la VAS
La normativa regionale stabilisce ( art. 6 della l.r. 12/2010 e s.m.i.) che il ruolo di Autorità competente per la VAS spetta al Comune sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative tra Comuni o alla Provincia competente per territorio, o alla Regione.
Per tutti gli altri piani e programmi di ambito di applicazione regionale il ruolo di Autorità competente per la VAS è assicurato dalla Regione.
- Avvisi procedure di VAS
- Provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS
- Provvedimenti di VAS
- Monitoraggi ambientali su piani e programmi
- Specifiche per la predisposizione e trasmissione dei formati digitali
relativi a procedimenti inerenti l'anno 2015 e procedimenti relativi all'anno 2014 ancora in corso ovvero conclusi nel corrente anno.
Per quanto riguarda i procedimenti conclusi nell'anno 2014 e precedenti, si rinvia al sito storico dei processi di VAS.