Passaporto delle piante CE
Il passaporto è un etichetta ufficiale e obbligatoria per circolare entro UE, che deve essere apposta sulla merce a cura del produttore e, attesta che è stata prodotta da un vivaista autorizzato e in conformità con la normativa fitosanitaria.

Il Passaporto  ORDINARIO - PP deve essere conservato dall'utilizzatore finale professionalmente impegnato (agricoltori, commercianti all'ingrosso, vivaisti) per almeno un anno.

La movimentazione dei passaporti va registrata nel registro vidimato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

 

I vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato V, Parte A , sezione I del Dlgs. 214/2005 possono circolare solo se accompagnati dal passaporto. Nella sezione Documenti di questa pagina è a disposizione un Elenco sintetico dei vegetali soggetti al passaporto.

 

Passaporto ZONE PROTETTE - ZP

 

Per evitare l'introduzione di organismi nocivi non presenti, nell'ambito dell'UE sono state individuate zone protette ( indicate nell'allegato VI) ove i vegetali o prodotti vegetali indicati nell'allegato V, parte A, sezione I del DLgs. 214/2005, incluso i loro imballaggi, possono essere

introdotti e circolare solo se accompagnati dal passaporto delle piante ZP.

 

Passaporto DI SOSTITUZIONE - RP

 

Si utilizza ogni volta che la partita viene suddivisa o in caso di cambiamento delle condizioni fitosanitarie e deve indicate il codice del produttore originario.

 

In caso di assenza del passaporto la marce è respinta ed è informato il SFR.

 

Il cartellino deve contenere le seguenti informazioni:

  • Servizio Fitosanitario Italiano
  • Passaporto delle piante CE
  • Servizio Fitosanitario Regione UE
  • Codice Produttore RUP
  • Denominazione Botanica
  • Quantità
  • Paese di origine (da indicare solo se proviene da paese terzo)

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Modulistica

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Link utili

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Normativa

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