8.2 - Sostegno per impianto e manutenzione di sistemi agro-forestali

La sottomisura prevede il sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, nelle quali l'arboricoltura forestale è consociata ad altre colture e/o attività zootecniche, attraverso la realizzazione delle seguenti tipologie di sistemi agroforestali: 

 

a) Impianto di pascoli arborati: realizzati su superfici agricole in cui la coltivazione di una o più specie arboree di interesse forestale, anche micorrizate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio –lungo (superiore o uguale al periodo di impegno) e attività zootecnica convivono nella stessa area per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legna da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e consentendo il pascolo prolungato degli animali. 

 

L'impianto deve prevedere un numero di piante arboree messe a dimora compreso tra 20 e 50 piante ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari. 

 

b) Seminativi arborati mediante alberature in filare o con alberi omogeneamente distribuiti: le superfici coltivate a seminativi sono utilizzate per la piantagione di una o più specie arboree e arbustive di interesse forestale, anche micorrizate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi. 

 

L'impianto mediante alberature in filari deve prevedere le seguenti caratteristiche: 

  • messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 40 e 100 piante ad ettaro e comunque non inferiore a 40 piante ad ettaro; 
  • formazioni lineari con distanza tra le file compresa fra 20 e 30 metri, e comunque non superiore a 30 metri; 
  • formazioni lineari con interdistanza delle piante lungo la fila compresa fra 5 e 10 metri e comunque non superiore a 10 metri. 

 

Le alberature possono essere coltivate ai bordi dei campi per realizzare siepi, barriere frangivento o fasce tampone con primaria funzione di tutela. 

 

L'impianto con alberi omogeneamente distribuiti deve prevedere la messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 20 e 50 piante ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari. 

 

La selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali. 

 

 

Tipo di sostegno:

 

  

  • contributo ai costi di impianto; 
  • premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni. 

 

 

Beneficiari: 

 

 

  • Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata dall'impegno; 
  • Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno; 
  • Loro Associazioni. 

 

Nel caso di terreni di proprietà dello Stato e della Regione, il sostegno può essere concesso solo se l'ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune. 

 

 

Spese elegibili:

 

  

L'ammissibilità delle spese per la sottomisura è stabilita sulla base di costi standard. 

 

I Costi d'impianto dovranno includere il costo relativo al materiale di impianto, il costo della messa a dimora ed il costo direttamente collegato e necessario all'impianto. 

 

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizate sono ammissibili le spese di micorrizazione. 

 

Sono ammissibili i costi relativi ad onorari di professionisti, di consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e consulenze per la presentazione delle domande e per la predisposizione e presentazione dello stato finale dei lavori. 

 

Il premio annuale copre i seguenti costi di manutenzione: 

  • interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, oltreché l'esecuzione delle operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi; 
  • interventi di prevenzione e protezione delle piante messe a dimora necessarie a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurarne la loro permanenza e lo sviluppo delle stesse. 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità: 

 

 

Condizione di ammissibilità agli aiuti è il proseguimento della attività agricola (seminativo o pascolo) sul terreno interessato e la produzione di legno (prioritariamente di legname da opera, ma anche di legna da ardere). Inoltre, sarà favorito l'impianto di specie mellifere.  

 

Per garantire che le piantagioni siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità, potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).  

 

La superficie minima di intervento è fissata in un ettaro accorpato. In sede di applicazione potranno essere stabiliti limiti massimi di superficie di impianto.  

 

La coltivazione di alberi di Natale e le specie a rapido accrescimento per impianti a ciclo breve non sono ammissibili agli aiuti.  

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla L.R. n. 28/2001 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.   

 

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione: 

 

 

I criteri di selezione in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati: 

  • Contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole; 
  • Contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli; 
  • Contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque. 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza agli impegni localizzati ad altitudini inferiori. 

 

  

Importi e tassi di sostegno: 

 

 

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è fissata all'80% del costo dell'investimento ammissibile. 

Gli importi massimi dell'investimento ammissibile sono così definiti:  

  • realizzazione di pascoli arborati: 2.300 euro/ettaro; 
  • realizzazione di seminativi erborati mediante alberature in filare e o con alberi omogeneamente distribuiti: 2.000 euro/ettaro; 
  • impianto di pascoli arborati: 1.900 euro/ha; 
  • Il premio annuo è così fissato: 500 euro /ha.