13.1 - Zone montane

La sottomisura intende compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in queste zone caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente:  

  • alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo;  
  • a problematiche connesse ad un ridotto franco di coltivazione dei terreni che ne limita la produttività; 
  • alla presenza, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;  
  • a problemi dovuti alla scarsa accessibilità dei fondi agricoli. 

 

 

Tipo di sostegno:

 

  

L'indennità è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie agricola utilizzabile assoggettato all'impegno. 

Sono ammissibili al sostegno i costi aggiuntivi e il mancato guadagno calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013

La durata degli impegni e di un anno. 

 

 

Beneficiari:

 

 

Agricoltori in attività, come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola. 

 

 

Costi eleggibili:

 

 

Premio a superficie in funzione delle tipologie delle colture. 

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli agricoltori in attività, come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che esercitano attività agricola nelle aree svantaggiate di montagna.  

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 1 ettaro; tale limitazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno. 

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni previsti dalla sottomisura, il beneficiario, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche aggetto degli impegni assunti.  

Tale percorso formativo dovrà essere svolto durante il primo anno di impegno riferito al periodo di programmazione 2014-2020.  

 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione:

 

 

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione: 

  • Combinazione con altre misure/sottomisure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climaticiambientali; 
  • Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della superficie assoggettata all'impegno.  

 

 

Livello dell'aiuto:

 

  

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta come segue: 

  • euro 388,00 per ettaro di SAU investito a seminativo o arboreti, esclusi i pascoli ed i prati-pascoli; 
  • euro 164,00 per ettaro di SAU investito a pascoli e prati-pascoli.

 

Per aziende al di sopra di ha 40 di SAU in area montana, verrà applicata una decrescenza agli importi sopra indicati. 

Per le superfici superiori a 40  ettari e fino ad 80 è riconosciuto un aiuto pari al 60%  e al di sopra degli gli 80  ettari, pari al 20%. 

Per le aziende con superficie a premio superiore a 40  ettari e per le quali vanno applicati entrambi i livelli dell'indennità, prima di applicare la suddetta decrescenza è necessario procedere alla determinazione della media ponderata del  premio unitario calcolato in relazione al totale della SAU a premio. 

In ogni caso, l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di euro 25 per ettaro di SAU a premio. 

Viene accordata la priorità alle aziende che hanno un carico di bestiame pascolivo (bovini, equidi ed ovicaprini) per ettaro di SAU foraggera compreso tra 0,15 e 2 UBA. 

La sottomisura opera nelle zone montane definite ai sensi dell'art.18 del Reg. (CE) n. 1257/99 già delimitate ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 950/97, fatto salvo quanto previsto all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013