A seguito dell'entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n.168, la materia relativa gli usi civici ha subito profonde modifiche e la giurisprudenza costituzionale (Sentenze n.113/2018 e n. 178/2018) ha affermato che la Regione non può intervenire sui diritti soggettivi relativi agli usi civici e sui rapporti tra privati, estinguendoli, modificandoli o alienandoli, considerato che lo Stato ha la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e diritto privato.
I beni collettivi che costituiscono il demanio civico sono assimilati dalla giurisprudenza di legittimità ai beni demaniali ed al loro regime.
L’alienazione può riguardare – come stabilito dall’art. 39 del r.d. n. 332 del 1928 – quei fondi che per le loro esigue estensioni non sono indispensabili alla pianificazione agro-silvo-pastorale e non interrompono il demanio civico (Sentenza Corte Costituzionale n. 71/2020).
La competenza regionale deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332).
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 71/2020) ritiene che sia di competenza esclusiva statale la “sclassificazione” demaniale dei beni di uso civico.
Gli atti regionali riguardanti il territorio dei Comuni dell’Umbria (riportati in ordine alfabetico) sono disponibili al seguente link e consultabili nel B.U.R. secondo i riferimenti indicati.