Si comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs 222/2016 all'art. 67, comma 8bis, del dpr 380/01, con DGR 113 del 15/02/2017, sono state approvate linee di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza art. 62 e 67 d.p.r. 380/01 e art 206 L.R. 21/01/2015 n. 1 e smi e relativa modulistica.
Le norme approvate entreranno in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria prevista per il 1 marzo 2017
Da tale data il certificato di rispondenza non andrà piu' redatto per tutti gli interventi oggetto di collaudo
e pertanto, al momento della presentazione del collaudo statico, non andrà allegato nessun certificato di rispondenza.
La Dichiarazione di Regolare esecuzione e certificato di Rispondenza andrà redatta solo nei casi in cui non si procede a collaudo (interventi locali e interventi di riparazione edifici danneggiati dal sisma 1997) con il modello approvato con DGR 113 del 15/02/2017 e presentata in doppio originale in bollo.
In caso di interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 250, coma 1 , lett. a) della L.R. 1/2015 e smi,salvo diverse disposizioni normative, il certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei lavori, è conservato a cura del committente, insieme alla documentazione progettuale ed all'eventuale collaudo (non andrà pertanto più presentato alla Regione Umbria). e andrà redatto utilizzando l'Allegato 3 alla DGR n. 1378/2015 (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r.380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08)
Vedi Delibera Giunta Regionale n. 113 del 15/02/2017 nela sezione "Presentazione progetti - normativa"
Vedi Allegato 1- "Dichiarazione di regolare esecuzione e Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 67, DPR 380/2001 e art. 206, L.R. 21/01/2015, n.1, per opere non soggette a collaudo" nella sezione "Presentazione Progetti - modulistica"
Si precisa inoltre che Il Punto 4 comma b) DGR 133/2017 prevede che il Direttore dei Lavori per le opere in materiali diversi (non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65, c.6, d.p.r.380/01), deve presentare il deposito del certificato di fine lavori, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08.
In direttore dei lavori potrà pertanto aggiungere alla comunicazione di fine lavori l'elenco dei certificati sui materiali allegati.
Si ricorda che le tariffe per il rimborso spese di istruttoria sono state approvate con DGR 1375 del 23/11/2015, nella tabella allegata a tale Delibera è chiaramente indicato che per la presentazione del Collaudo statico è previsto il versamento di euro 150,00 (75,00 euro per gli enti pubblici).
Non è specificato che la tariffa di 150 euro è costituita dalle due voci : certificato di rispondenza 70 euro + collaudo 80 euro.
Pertanto la tariffa indicata di 150,00 indicata per la presentazione del collaudo non è influenzata dal fatto che venga o non venga presentato il certificato di rispondenza.
Normativa
DGR 596 del 16 luglio 2020 in pubblicazione BUR 29 luglio 2020
Trasmissione D.G.R. 593 del 06-05-2019
D.G.R. 628 del 11-06-2018 -NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI