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Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale e disposizioni in materia di contrasto all’evasione dei tributi regionali. Cosiddetta “Rottamazione quinquies”.

Con l’art. 31 della legge regionale n. 11 del 31/07/2026 la Regione Umbria, ai sensi dell’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2026, n. 88, e successivamente modificato dalla legge 25 giugno 2026, n.113) ha aderito alla definizione agevolata dei debiti relativi alla tassa automobilistica risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028.) e successive modifiche.

La definizione agevolata si applica ai debiti relativi alla tassa automobilistica regionale, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che, per effetto dell’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, possono essere estinti senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Restano da pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per le modalità di attuazione, i termini di presentazione della domanda di adesione, i criteri di determinazione degli importi dovuti e i piani di rateazione, è obbligatorio rivolgersi agli agenti della riscossione. Tutte le informazioni operative sono reperibili al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La L.R. n. 11 del31/07/2026 è pubblicata nel BUR n. 35 del 31/07/2026.


Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Dirigente del Servizio: Dott. Stefano Strona
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