Vendita di farmaci nei esercizi commerciali - Decreto Bersani
La Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 fornisce indicazioni in merito all'attività di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

In particolare fornisce chiarimenti su:

  • tipologia di esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci;
  • modalità e orari di vendita al pubblico;
  • categorie di farmaci vendibili.

​La Regione Umbria al riguardo, con atto n. 1846 del 30 ottobre 2006, attenendosi alle indicazioni ministeriali, ha precisato alcuni aspetti emanando il "Disciplinare per la vendita di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali".

 

Successivamente con atto n. 94 del 22 gennaio 2007 è stato ribadito che il prelievo del farmaco da parte del cittadino non possa verificarsi in assenza del farmacista ed inoltre sono state specificate alcune modalità operative per la vendita negli esercizi all'interno della grande distribuzione e gli esercizi esterni.

 

Gli esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), alla Regione Umbria, all'Azienda Sanitaria USL territorialmente competente ed al Comune in cui ha sede l'esercizio.

 

Tale COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' di inizio attività deve essere predisposta in conformità al modello disponibile nella sezione a lato.