REACH - norme per le sostanze chimiche

REACH - Regolamento CE n.1907/2006 del 18/12/2006

 

entrato in vigore il 1° giugno 2007

 

REACH è l’acronimo di «Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals». Attraverso un unico testo normativo sostituisce buona parte della legislazione comunitaria precedentemente in vigore in materia di sostanze chimiche, introducendo un sistema integrato che si basa su quattro elementi fondamentali: la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione, le restrizioni. Il regolamento REACH ha anche istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con il compito di gestire l’intero sistema e di garantire coerenza nell’applicazione in tutti gli Stati dell’Unione europea.

 

 

CLP - Regolamento CE n.1272/2008 del 16/12/2008

 

entrato in vigore il 20 gennaio 2009

 

CLP è l’acronimo di «Classification, Labelling and Packaging». Riguarda la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Introduce un nuovo sistema armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose basato sul Sistema armonizzato dell’ONU (GHS). Gli utilizzatori di sostanze chimiche devono conoscere la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche per essere in grado di valutare e controllare il rischio chimico in azienda e l’eventuale pericolosità di miscele o articoli immessi sul mercato.

 

Tali regolamenti si applicano in tutti gli Stati membri dell’Unione europea sia alle sostanze prodotte in Europa sia alle sostanze prodotte in Paesi terzi e importate in Europa come tali o sotto forma di miscele e in articoli, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, migliorando la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti chimici, rafforzando nel contempo la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato europeo, la competitività e l’innovazione dell’industria chimica.

 

 

REACH e CLP riguardano chi:

 

- fabbrica o importa sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche (preparati);
-  produce o importa articoli (ad esempio materiali edili, componenti elettronici, giocattoli o veicoli, prodotti di abbigliamento, ecc.) che contengono sostanze inserite in un elenco di «sostanze estremamente problematiche» o che rilasciano sostanze durante la loro utilizzazione;
- tratta sostanze chimiche o elabora preparati per l'utilizzazione finale (ad esempio prodotti di pulizia, vernici o oli per motori) o utilizzate professionalmente tali prodotti formulati.

 

 

Controlli ufficiali sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP

 

Entrambi i regolamenti europei prevedono che in ogni Stato membro dell’UE sia instituito un sistema di controlli ufficiali per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in essi contenute e garantire l’uso sicuro dei prodotti chimici a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

Per attuare il sistema dei controlli ufficiali è stato stipulato l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 29/10/2009, che ne disciplina la programmazione e l’organizzazione. Tale accordo contiene gli elementi per l’elaborazione dei Piani nazionali delle attività di controllo (PNC) che devono essere adottati annualmente e tengono conto delle indicazioni provenienti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dalla Commissione europea o da altri organismi competenti in materia. I Piano nazionali annuali delle attività di controllo sui prodotti chimici sono disponibili nel sito web del Ministero della Salute

 

Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2022 

 

 La Regione Umbria ha recepito l’Accordo n. 181/CSR con la DGR DGR 25/01/2010, n. 80, che ha individuato nella Direzione Regionale Salute e Welfare l’Autorità regionale per l’adempimento dei compiti istituzionali per l’attuazione del regolamento REACH. Le autorità preposte alle attività di controllo sono le Aziende Unità Sanitarie Locali, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e l’ARPA. Il personale che esegue i controlli è attualmente individuato con DGR 29 luglio 2020, n. 670.

 

Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti N. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante “Integrazioni all’Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”

DGR n. 239 del 08/03/2023

Allegato 1

 

DD n. 7916 del 21/07/2023 

 

 

 

 


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Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
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