ADEGUAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA
Il regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera), così come modificato e integrato dal regolamento regionale 25 gennaio 2023, n. 1 (Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera)) stabilisce, all’articolo 6, che:
“1. Le strutture di cui al presente regolamento, già autorizzate ai sensi dell’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento regionale n. 6/2017 ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento stesso, si adeguano ai requisiti aggiuntivi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. A tal fine trasmettono le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti aggiuntivi.
2. Le domande di autorizzazione, acquisite agli atti della struttura regionale competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono valutate secondo le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 6/2007, fatta salva la necessità di adeguamento di cui al comma 1.
3. La verifica del possesso dei requisiti aggiuntivi per le strutture tenute all’adeguamento è effettuata dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Le strutture continuano a funzionare fino alla conclusione delle procedure di verifica.
4. Qualora, dalle verifiche di cui al comma 3, emergano carenze nell’adeguamento, la struttura regionale competente procede con le modalità di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3 del regolamento regionale 6/2017. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, le autorizzazioni già concesse sono revocate.”
Il regolamento regionale 2/2022 è entrato in vigore il giorno 21 aprile 2022 e pertanto il termine di cui all’art. 6 c. 1 è il giorno 21 aprile 2023.
modello di dichiarazione con indicazioni per una corretta procedura di adeguamento.