Uso dei segnali distintivi e lampeggiatori visivi
Modalità di impiego per il corretto uso da parte del Volontariato di Protezione civile, di emblemi, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi.

Al fine di indicare il corretto uso da parte del Volontariato di Protezione Civile, di emblemi, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi, si ritiene necessario precisarne le modalità di impiego.
Dopo l'approvazione del Decreto Legge n.172 del 6 novembre 2008 che di fatto ha modificato il comma 5 dell'art.177 del Codice della Strada concedendo l'uso dei lampeggianti blu nei mezzi in dotazione ai volontari di Protezione civile durante il loro coinvolgimento nelle attività di emergenza e di soccorso adesso una nuova norma viene a regolamentarne l'utilizzo ( sono vietati lampeggianti di altri colori).

Con data 5 ottobre 2009 è stato approvato un decreto legge che individua anche i soggetti autorizzati all'uso di detti deipositivi supplementari e il tipo di veicoli all'espletamento dell'attività di Protezione Civile.

 

La nuova normativa fa seguito a quella già approvata il 6 novembre 2008 dove il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto legge n.172 del 6 novembre 2008 apportava una sostanziale modifica all'Art.177 del Codice della strada prevedendo l'inserimento nell'elenco dei mezzi autorizzati all'uso della segnalazione visiva a lampeggianti blu anche di quelli autorizzati dai volontari di Protezione civile durante il coinvolgimento nelle attività di emergenza e soccorso.

 

Dopo l'entrata in vigore di questa norma l'art.177 del Codice della strada appariva così modificato: "Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia a anticendio, di Protezione civile e delle autoambulanze. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o anticendio e di Protezione civile come individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ossia immatricolati come mezzi di soccorso da part della Direzione generale della Mctc.

 

L'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.


L'eventuale segnalazione al Servizio Protezione Civile della Regione Umbria di comportamenti non consoni e usi arbitrari di segnali distintivi contestati a singoli iscritti o alla stessa organizzazione di volontariato, comporta necessariamente l'avvio delle procedure di diffida e, in caso di reiterato uso, di richiesta di cancellazione dal Registro Regionale e dall'Albo nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

Secondo l'art. 3 del Decreto 5 ottobre 2009, il conducente aderente alle Organizzazioni previste dall'art.2, lett.b, sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato sotto.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta successivamente alla richiesta d'intervento da parte dell'autorità competente di Protezione civile che potrà avvenire per vie brevi e confermata in forma scritta successivamente entro le successive 48 ore.


Tale dichiarazione deve essere esibita all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale.

 


Sezione Gestione e sviluppo del volontariato di protezione civile
Responsabile Francesco Lucaroni
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