Cos'è
E' una imposta istituita con L.R. n. 17/2011 che si applica alla benzina erogata dagli impianti di distribuzione ubicati sul territorio della Regione Umbria, così come previsto dalla L. n. 158/1990 e dal D.Lgs. n. 398/1990.
Base imponibile
L'imposta è dovuta alla Regione Umbria sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del Decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
Quanto si paga
La misura dell'imposta è determinata , per l'anno d'imposta 2012, in euro 0,04 per litro di benzina.
Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 26/2012, la misura dell'imposta è determinata in euro 0,025 per litro di benzina.
Soggetti passivi
L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante ubicato sul territorio regionale o, per loro delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996.
Versamento imposta
L'imposta è versata mensilmente alla Regione Umbria, entro il mese successivo a quello di riferimento, mediante:
- Bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale - banca UniCredit spa - filiale d Perugia Fontivegge- Via M. Angeloni 76 – 06128 Perugia - IBAN: IT48L0200803033000029502707.
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Bollettino c/c postale n. 143065 intestato a Regione Umbria - Servizio Tesoreria – 06128 Perugia
Causale : imposta regionale sulla benzina mese di ………………………….
Dichiarazione
Ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996, i soggetti passivi sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Dogane di competenza la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione stessa si riferisce.
COMUNICAZIONE:
L'imposta non è in vigore per l'anno 2014.