Esenzioni e riduzioni


ESENZIONI

Esenzioni permanenti di cui all'art. 17 DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle tasse automobilistiche):
 

  1. gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
  2. i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
  3. gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione ministeriale, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile o dal Ministero della Marina mercantile;
  4. gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
  5. gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
  6. gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
  7. a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
  8. i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati per qualsiasi causa.
     

VEICOLI PER DISABILI

I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all'esenzione le seguenti categorie di disabili:
a. quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;
b. quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:
 

  1. il veicolo abbia una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
  2. qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.


Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto.  I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla se perdurano le condizioni di esonero.

RIDUZIONI


Riduzioni per veicoli elettrici e veicoli alimentati solo a gpl o gas-metano.
Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
 

  • siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
  • siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas-metano: il dispositivo deve essere conforme alle direttive 91/441 e 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa.


Altri tipi di riduzione:

Sono confermate tutte le esenzioni e le riduzioni vigenti in base alle norme previste dalle note a margine delle tariffe "C" e "D" allegate al D.P.R. n. 39 del 1953 e successive modificazioni di seguito elencate:
 

  1. 75% per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza;
  2. 50% per gli autocarri (di peso complessivo inferiore a 12 t.) destinati al trasporto di latte, delle carni macellate, dell'immondizie, dei generi di monopoli, dei carri botte per la vuotatura dei pozzi neri;
  3. 50% per le autovetture adibite a noleggio di rimessa;
  4. 40% per le autovetture adibite a scuola guida;
  5. 33,33% per autobus adibiti a noleggio da rimessa;
  6. 33,33% per autobus adibiti a servizio pubblico di linea;
  7. 50% della sovrattassa Diesel (prevista dall'art. 9 del D.L. 23/12/1977, n. 936 convertito dalla L. 23/02/1978, n. 38) per autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa (con motore diesel non ecologico); per i furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) di proprietà di imprese, per uso promiscuo e con portata netta non inferiore a 6 quintali.


Inoltre a decorrere dal 1 gennaio 2002, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni del volontariato, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n.15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile così come disposto dalla L.R. n. 5 del 22/04/2002.

AUTO E MOTO STORICHE

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione  la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è pari a:
 

  • € 10,33 per i motoveicoli
  • € 25,82 per gli autoveicoli


LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI
 

A decorrere dal 1 gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, ai sensi del c. 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 19 novembre 2015, n. 16, gli importi della tassa automobilistica regionale sono ridotti del 10% per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri storici previsti dall'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria.

 

Si evidenzia che con il comma 666 dell'art. 1 della L. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" è stato modificato l'art.63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000 n.342. In particolare sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art.63 che prevedevano il regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

 

Per effetto della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma1048) gli autoveicoli e i motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni godono di una riduzione della tassa automobilistica pari al 50%, a condizione che:

  • siano in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI;
  • il possesso del certificato di rilevanza storica sia riportato sulla carta di circolazione.

Per beneficiare della riduzione del 50% è indispensabile che nella carta di circolazione risulti il possesso del certificato di storicità.

Rimane invariata la riduzione della tassa automobilistica regionale del 10%, ai sensi della legge regionale n. 16 del 19/11/2015, per gli autoveicoli e motoveicoli classificati di interesse storico o collezionistico, che non riportano sulla carta di circolazione il possesso del certificato di rilevanza storica.

 

Esenzioni per veicoli consegnati a rivenditori autorizzati - Nuove modalità di pagamento diritto fisso

 

Dal 19 settembre 2022 le imprese autorizzate al commercio di veicoli, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per il versamento del diritto fisso pari ad euro 1,55 per ognuno dei veicoli acquisiti per la rivendita, devono utilizzare il servizio di pagamento attivo sulla piattaforma PagoUmbria raggiungibile al seguente link:

Diritto Fisso Esenzione Concessionari Auto

 

I concessionari produrranno la ricevuta rilasciata dal sistema in luogo della ricevuta del bollettino postale non più utilizzabile.


Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Dirigente del Servizio: Dott. Stefano Strona
Via Mario Angeloni, 61
Tel. 075/5044512

Assistenza Bollo Auto

NUMERO VERDE 800.15.39.99

I servizi di assistenza all'utenza sono attivi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10,00 - 12,00


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