Il Bilancio di previsione

Il Bilancio di previsione è uno degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione e viene approvato con legge dall'Assemblea legislativa regionale.

Gli altri strumenti della programmazione regionale che contribuiscono alla manovra di bilancio sono i seguenti:

1) Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) che espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento. Descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica alla luce delle manovre finanziarie del governo centrale, Il DEFR costituisce, pertanto il supporto ai procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali della Regione;

2) La legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.;

3) Il Bilancio di previsione triennale che determina e rappresenta, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati nel DEFR, il quadro complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DEFR) per assicurare il riscontro di copertura delle spese stabilite da leggi regionali, per la realizzazione dei programmi e delle attività programmate;

4)  l'eventuale legge collegata alla manovra di bilancio con la quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio.

Il Bilancio di previsione - redatto annualmente secondo un criterio finanziario di competenza - è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria della Regione sulla base delle risorse disponibili.

In seguito alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, che ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale è costituito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, per la parte applicabile alle Regioni, dalle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Dal 1/1/2015, l'ordinamento contabile delle regioni è quello previsto nel Titolo III del D.Lgs. 118/2011  e cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con lo stesso. Dal 1 gennaio del 2015, la Regione  adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del decreto 118/2011 e ss.mm.ii..

Le disposizioni di cui alla legge regionale del 13 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), rappresentative del riferimento normativo in materia di contabilità regionale in conformità al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (abrogato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118/2011), rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

In capo alle Regioni residua, comunque, una competenza normativa regolamentare, alla quale si devono intendere riferite le disposizioni del decreto che prevedono l'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale. Le regioni potranno, quindi, regolamentare l'applicazione del Decreto, ma la normativa applicabile è quella statale.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è articolato in cinque titoli:

-           titolo I (artt. 1-18-bis): principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;

-           titolo II (artt. 19-35): principi contabili per il settore sanitario;

-           titolo III (artt. 36-73): ordinamento finanziario e contabile delle Regioni;

-           titolo IV (artt. 74-77): Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale;

-           titolo V (artt. 36-38); relativo alle disposizioni finali e transitorie.

Il Titolo II del decreto, relativo al settore sanitario è entrato in vigore per tutte le regioni e gli Enti del servizio sanitario a decorrere dal 1/1/2012.

L'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni per gli Enti che non hanno partecipato alla sperimentazione è stata effettuata gradualmente. Nel 2015, infatti, è stata richiesta l'adozione dei nuovi principi applicati della programmazione e della contabilità finanziaria potenziata, l'affiancamento a soli fini conoscitivi dei nuovi schemi di bilancio a quelli previgenti con valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata discende che il Bilancio pluriennale relativo a tutti gli esercizi previsti in bilancio diventa autorizzatorio.

E' stata data, inoltre, facoltà di rinviare al 2016 l'adozione di una ulteriore parte della riforma.

A partire dal 2016 la riforma entra pienamente a regime e tutti gli Enti in contabilità finanziaria adottano  i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il completamento dell'armonizzazione viene inoltre attuato con l'obbligo dell'adozione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato, a consuntivo -  in termini economici-patrimoniali - dell'esercizio 2016.

Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

Nuovi Schemi di Bilancio

E' prevista una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse.

L'articolazione adottata per la spesa, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente:

1) Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione;

2) Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi si articolano in titoli;

3) Macroaggregati: sono collocati all'interno di ciascun Programma e suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa. Essi permettono di rappresentare la spesa a seconda che si tratti di spese di personale, di acquisto di beni e servizi, di investimenti, di trasferimenti a altri soggetti sia di parte corrente che in conto capitale, di interessi passivi, di acquisizione di attività finanziarie, di concessione di crediti e altre tipologie di spese;

4) Capitoli: rappresentano l'ulteriore suddivisione, ai fini gestionali, dei Macroaggregati, demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune.

Per quanto riguarda le entrate, invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad oggi:

1) Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate:

2) Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto:

3) Categorie: definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

4) Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Il Piano Integrato dei Conti

E' lo strumento che consente di raggiungere l'obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti. Il piano dei conti integrato, in raccordo con i conti economici e patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche.

L'elenco delle Tipologie, Categorie, Missioni e Programmi è definito tassativamente dal Decreto.

Tutte le spese regionali sono state pertanto riclassificate in base alla loro destinazione ed attribuite alle singole Missioni e all'interno di ciascuna Missione ai Programmi in essa compresi.

L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di Personale. Per le sole Regioni l'articolo 14, comma 3-bis, del DLgs 118/2011 ha previsto una deroga per due esercizi, tenuto conto delle difficoltà di ripartizione della spesa complessiva del Personale all'interno dei singoli Programmi.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea legislativa è costituita dai Programmi.

Il bilancio politico e il bilancio gestionale

La nuova struttura del bilancio armonizzato contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio regionale e l'approvazione dei seguenti atti:

  • bilancio di previsione finanziario (cd. bilancio decisionale o politico), redatto per missioni e programmi ed approvato dal Consiglio regionale, tenendo conto del principio sancito dall'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;
  • documento tecnico di accompagnamento: contestualmente all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati" e tale ripartizione costituisce il "documento tecnico di accompagnamento al bilancio".
  • bilancio finanziario gestionale: contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta adotta il "bilancio finanziario gestionale" con il quale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

 

Il principio della competenza finanziaria potenziata

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone che gli accertamenti e gli impegni vengano imputati sulla base della scadenza dell'obbligazione che costituisce un elemento necessario dell'impegno, in quanto la copertura delle spese di competenza di un esercizio deve essere costituita dalle entrate di competenza di quell'esercizio. Assume quindi rilevanza contabile la dimensione temporale in relazione alla programmazione delle scadenze delle obbligazioni giuridiche e dei corrispondenti pagamenti sulla base del cronoprogramma.

L'applicazione del nuovo principio prevede, pertanto, che:

- le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite, con obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa;

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate e impegnate con   imputazione agli esercizi successivi in cui sono esigibili. Ciò è consentito dalla natura autorizzatoria del bilancio pluriennale;

- i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili;

- le spese finanziate da entrate a destinazione vincolata già accertate vengono imputate sulla base dell'esigibilità negli esercizi successivi attraverso la costituzione del  "fondo pluriennale vincolato".

A seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, nei nuovi schemi di bilancio lo stanziamento di ciascun Programma comprende, pertanto, le eventuali somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il bilancio si riferisce (evidenziati nella voce di cui già impegnato), le eventuali somme accantonate nel Fondo Pluriennale vincolato (evidenziati nella voce di cui FPV) a copertura di impegni di spesa imputati negli esercizi successivi. Lo stanziamento di risorse  nuove allocate in ciascun esercizio è quindi dato dalla differenza tra lo stanziamento totale e le due voci evidenziate. La somma dei Fondi pluriennali accantonati in un esercizio costituisce il Fondo Pluriennale iscritto in Entrata nell'esercizio successivo.

A partire dal 2016, il  Bilancio di previsione regionale è, pertanto, redatto secondo i nuovi schemi e articolato in Titoli e Tipologie di Entrata e in Missioni e Programmi di spesa.

L'esame complessivo della manovra finanziaria regionale può essere effettuato a partire da una lettura congiunta della legge di stabilità e del bilancio.