La partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini si realizza attraverso due modalità distinte:
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	la prima in base alla capacità contributiva di ciascun cittadino: sostanzialmente vengono operate "trattenute" calcolate come percentuale sul reddito percepito sia di lavoro dipendente o autonomo o di pensione; 
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	la seconda è direttamente connessa con le prestazioni sanitarie erogate da strutture sanitarie pubbliche, o l'acquisto di farmaci espressamente indicati (ticket). La prima modalità di contribuzione alla spesa sanitaria è dovuta soltanto da coloro che percepiscono un reddito; sono di fatto esentate le persone prive di reddito oppure coloro che ricevono pensioni o assegni non soggetti ad imposta quali sono le provvidenze economiche erogate alle persone riconosciute invalide civili, cieche civili, o sordomute. La seconda modalità prevede la partecipazione non in base alla capacità contributiva, ma alle prestazioni effettivamente fruite. In questo caso l'importo pagato è un "Ticket" che corrisponde ad una parte del costo della prestazione che resta a carico del cittadino, salvo esenzioni. 
In particolare il termine ticket si riferisce alla cifra dovuta per:
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	le visite specialistiche; 
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	gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
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	le prestazioni riabilitative; 
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	l'acquisto di farmaci 
Dal 1° settembre 2020, come disposto dal comma 446 della Legge 160/2019, recepita con DGR 765 del 26/08/2020 il “ticket aggiuntivo” sulla specialistica ambulatoriale (quota fissa per ricetta in base alla fascia di reddito) è abolito, pertanto anche le fasce di reddito non saranno più valide.