Legge sul "diritto al lavoro dei disabili

Tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone, hanno l'obbligo di assumere persone disabili, secondo un collocamento "mirato", cioè che realizzi una corrispondenza tra capacità e competenze possedute e il posto di lavoro. A questo scopo la legge prevede che siano stipulate convenzioni fra i datori di lavoro e le strutture provinciali per il collocamento dei disabili, istituite presso i Centri per l'Impiego.

La convenzione fra i datori di lavoro e le strutture provinciali per il collocamento dei disabili, ha per oggetto la determinazione di un programma per il conseguimento degli obiettivi occupazionali del cittadino disabile.
Esiste la possibilità di realizzare convenzioni anche con cooperative sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.
La convenzione può essere stipulata anche dai datori di "lavoro non in obbligo".

La Regione, attingendo risorse dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, eroga ai datori di lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato un cittadino disabile ed hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra:

  • un contributo economico calcolato fino al 60% del costo salariale annuo effettivo sostenuto per il disabile (la percentuale varia a secondo il grado e il tipo di disabilità).

  • il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile.

I datori di lavoro che devono adempiere all'obbligo di assunzione o che comunque, vogliono assumere cittadini diversamente abili, devono rivolgersi alla struttura provinciale per il collocamento dei disabili presso il Centro per l'Impiego di riferimento.

Tali uffici, che sono preposti al collocamento mirato, hanno specificamente la competenza di stipulare convenzioni, ammettere agli incentivi, concedere esoneri parziali e compensazioni territoriali, formulare, aggiornare e approvare la graduatoria unica dei disabili e provvedere alla procedura di avviamento a selezione presso datori di lavoro pubblici.


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