Accordi ed intese
Accordi ed intese

La sottoscrizione di accordi, intese e gemellaggi da parte delle Regioni rappresenta una forma strutturata di cooperazione, che comporta l'assunzione di obblighi e che è soggetta ad una procedura di notifica previa e di autorizzazione. Le Intese e gli accordi si differenziano in ragione della controparte estera, costituita da Enti omologhi, per le Intese, mentre per gli accordi essa è costituita dagli Stati.
La titolarità della autorizzazione spetta al Ministero degli Esteri allorché si tratta di accordi tra Regioni e Stati Esteri o al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio per le Intese e i Gemellaggi.
Base giuridica degli ACCORDI: Art. 6 comma 3 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge "La Loggia") - "Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale(...)".
Base giuridica delle INTESE: Art. 6 comma 2 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge "La Loggia") - "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (...)".



Accordi e Intese tra la Regione Umbria e i paesi esteri

 

 


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