Espropriazioni per pubblica utilità
    
         
       Il Titolo VII, Capo II del Testo unico "Governo del territorio e materie correlate" - l.r. 21/1/2015, n. 1 - contiene le disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità consentono alla pubblica amministrazione per esigenze di interesse pubblico, di acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'articolo 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo 834 del codice civile stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità.
Tali disposizioni si applicano per le espropriazioni non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. 
    
    
          Servizio Urbanistica, Edilizia, politiche della casa, Paesaggio e rigenerazione urbana
        
  
           Arch. Leonardo Arcaleni
        
         
           Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
        
        
             
         Tel. 075 - 5042826
        
            
                
                                                                                                                   
          Sezione Edilizia e procedure espropriative
        
  
           Arch. Paolo Tognaccini
        
         
           Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
        
        
             
         Tel. 075 - 5042680
        
            
                
                
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